CIRCOLARE 3 2021

Novità contenute nel Dl Sostegni del 19 marzo 2021 per imprese e professionisti

 

Di seguito una breve sintesi delle norme contenute nel Dl citato, ricordando che lo stesso potrebbe essere oggetto di modifica da parte del Parlamento nella fase di conversione in legge.  In merito ai ristori, di cui al successivo punto 1., sarà nostra premura contattare nei prossimi giorni i potenziali beneficiari per l’istruzione della pratica. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

  1. Aiuti a imprese e professionisti in base alle dimensioni del fatturato

A ogni partita Iva fino a 10 milioni di euro di fatturato 2019 che l’anno scorso abbia visto ridursi il proprio volume d’affari di almeno il 30%. Verificato questo requisito, ogni operatore economico dovrà mettere a confronto il volume d’affari del 2020 con quello del 2019, dividendo il risultato per i 12 mesi dell’anno. Ottenuta questa base di calcolo, dovrà applicare il criterio percentuale specifico per la sua fascia dimensionale: 60% per i fatturati 2019 fino a 100mila euro, 50% fra 100.001 e 400mila, 40% fino a un milione, 30% fino a 5 milioni e 20% fino a 10 milioni. Anche applicando queste percentuali, il contributo non può mai essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2mila per gli altri soggetti. Per tutti, non può superare i 150mila euro. Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto a tutti i titolari di partita Iva (compresi quindi i professionisti ordinistici), purché residenti in Italia, che svolgano attività d’impresa, arte o professione o, comunque, producano reddito agrario. Le partite Iva non più o non ancora attive a tale data saranno escluse. Escluso anche chi nel 2019 ha avuto ricavi oltre i 10 milioni di euro. Le partite Iva aperte dal 1° gennaio 2019 in poi hanno diritto al contributo, ma – per calcolare il calo – devono fare la media mensile dal mese successivo a quello di attivazione della partita Iva (in pratica, il primo mese non fa media). Per chi ha aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2020, il contributo spetta nella misura minima. Il contributo è esentasse, anche ai fini Irap. In alternativa all’erogazione diretta, l’importo può essere riconosciuto sotto forma di credito d’imposta che il contribuente può subito spendere nel modello F24 in compensazione (ex articolo 17 del Dlgs 241/1997). La scelta spetta al beneficiario, riguarda l’intero contributo – non si potrà cioè spezzarne l’utilizzo – e sarà irrevocabile. Si punta a partire con i pagamenti dall’8 aprile grazie alla piattaforma telematica dell’agenzia delle Entrate.

 

  1. Sconto sui contributi per autonomi e professionisti

La platea dei beneficiari è ridotta a chi ha avuto nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50mila euro, che nel 2020 si è ridotto di almeno il 33 per cento. L’agevolazione, tuttavia, al momento non è operativa, in quanto i criteri e le modalità per la concessione della stessa devono essere definiti tramite uno o più decreti del ministero del Lavoro. Lo stesso importo massimo di 3mila euro è un valore, ipotetico, che emerge dalla relazione tecnica del decreto Sostegni. I decreti dovranno anche precisare se la decontribuzione riguarderà solo la quota dei contributi soggettivi o anche quelli integrativi per le Casse di previdenza che li prevedono e il contributo di maternità.

 

  1. Pace fiscale, doppia proroga per il pagamento delle rate 2020 e 2021

Proroga per chi deve pagare le rate 2020 e 2021 di rottamazione-ter e saldo e stralcio. Per le quattro rate 2020, che l’ultima proroga aveva spostato al 1° marzo scorso, ci sarà tempo per saldare fino al prossimo 31 luglio. Ma slitta in avanti anche la possibilità di versare le rate in scadenza nel 2021 tra le due sanatorie: le scadenze del 1° marzo, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio potranno essere pagate entro il 30 novembre 2021. In entrambi i casi, si potrà usufruire del margine di tolleranza di cinque giorni: i versamenti che arriveranno con questo ritardo rispetto al nuovo termine fisato saranno considerati validi e non causeranno l’addio dalle definizioni agevolate.

 

  1. Stralcio delle cartelle non per tutti: limite di reddito a 30mila euro

Scompariranno solo le cartelle dal 2000 al 2010 compreso, e non al 2015 come nelle ipotesi precedenti, e solo nel caso in cui i debitori abbiano un reddito 2019 fino a 30mila euro.  

 

  1. Naspi accessibile anche a chi non ha lavorato nei 12 mesi

La Naspi (indennità di disoccupazione) diventa fruibile anche da chi ha maturato il requisito consistente in almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti, ma non ha l’altro requisito, quello di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti il licenziamento. Una situazione in cui si può trovare chi ha fatto un lungo periodo di cassa integrazione ad esempio.

 

  1. Avvisi bonari con lo sconto sulle sanzioni

Chance di definizione agevolata per gli avvisi bonari da controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e Iva relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018. L’adesione comporta la possibilità di evitare il versamento di sanzioni e somme aggiuntive. L’accesso sarà consentito ai titolari di partita Iva che nel 2020 hanno subito un calo del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno precedente.

 

  1. Licenziamenti, stop fino al 30 giugno

Lo stop gli atti di recesso datoriali per motivi economici proseguirà fino al 30 giugno, per tutti. Dal 1° luglio al 31 ottobre, lo stop ai licenziamenti economici permane solo per le imprese (piccole e del terziario) che utilizzano le nuove 28 settimane di cig Covid-19 e per il settore agricolo (per le aziende che utilizzano la cig “agricola”). Confermate le tre deroghe al divieto: cessazione definitiva dell’impresa; fallimento, accordo collettivo di incentivo all’esodo.

 

  1. Stagionali, una tantum da 2.400 euro

Un’indennità una tantum da 2.400 euro è riconosciuta ad una vasta platea che comprende dipendenti stagionali, o in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali nel turismo o negli stabilimenti termali; ai dipendenti stagionali e in somministrazione in altri settori; intermittenti; autonomi privi di partita Iva con contratti occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo; iscritti fondo pensione lavoratori spettacolo.

CIRCOLARE 2 2021

LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

 

Incentivo per l’occupazione giovanile

commi 10-15

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani di età inferiore ai 36 anni, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della loro vita lavorativa, è previsto l’esonero dei contributi previdenziali a carico del datori di lavoro privati nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

In particolare, si prevede:

  • L’esonero contributivo pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time;
  • il riconoscimento dell’esonero, come nella norma vigente a regime, per un periodo massimo di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • l’aumento del limite di età anagrafica, ai fini in oggetto, del lavoratore assunto, il quale non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE  2021-2022
Requisiti Sgravio Durata Sgravio Regioni interessate Esclusioni
s Età inferiore a 36 anni

s Primo rapporto di lavoro a tempo ind.

100% 36 mesi tutte s  Lavoro domestico

s  Posizioni dirigenziali

48 mesi Regioni meno sviluppate

 

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

commi 16-19

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:

  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;
  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale.

 

Fondo decontribuzione lavoratori autonomi e della sanità

commi 20-22

Viene previsto l’esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) per:

  • I lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento.

 

Iva 10% piatti pronti

comma 40

IVA al 10% per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

 

Proroga 2021 detrazioni di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili

comma 58 num. 1) e 60

Proroga per l’anno 2021 della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Per tutto il 2021 viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di:

  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Prevista la proroga al 31.12.2021 della detrazione del 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Sempre fino al 31.12.2021 proroga anche del c.d. “bonus mobili”, aumentando da 10.000 a 16.000 euro la spesa massima su cui calcolare la detrazione IRPEF del 50%.

Tale detrazione potrà essere fruita da parte dei soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

 

Proroga 2021 bonus facciate

comma 58 num. 2)

Proroga per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, ossia la detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate).

 

Bonus idrico

commi 61-65

Viene riconosciuto alle persone fisiche residenti in Italia un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione:

  • di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto
  • e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua,

su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

 

Superbonus, ecobonus e sismabonus

commi 66-75

Proroga della detrazione del 110% (cd Superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022.

Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo

Rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

Sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Viene prorogata al 2022 l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali al 2022.

La Legge prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • 000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Proroga 2021 bonus verde

comma 76

Proroga per tutto il 2021 dell’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, c.d. “bonus verde, consistente nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e, pertanto, entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

 

Contributo per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica

commi 77-79

Contributo pari al 40% del prezzo sostenuto per l’acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW, di categoria M1, da effettuarsi entro il 31.12.2021, con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell’IVA, a favore:

  • delle persone fisiche;
  • con ISEE inferiore a 30 mila euro.

 

Rivalutazione dei beni di impresa anche per i beni immateriali privi di tutela giuridica

comma 83

Introdotta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

 

Nuova Sabatini, finanziamento in un’unica soluzione

commi 95-96

Viene previsto che il contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” (“Nuova Sabatini”), venga erogato in un’unica soluzione (ora previsto solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).

 

Credito d’imposta cuochi professionisti

commi 117-123

Previsto un credito d’imposta per i cuochi professionisti, per un importo fino al 40% delle spese:

  • per l’acquisto di beni strumentali durevoli
  • e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività,

sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

L’agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro.

 

Decontribuzione Sud per Covid-19

commi 161-169

Per contenere gli effetti straordinari determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree con grave disagio socioeconomico, l’esonero del 30% dei contributi previdenziali per tutti i dipendenti in forza nelle aziende del Sud, introdotto dal Decreto Agosto, resta confermato fino al 31 dicembre 2025, con la riduzione progressiva negli anni successivi fino al 2029:

  • in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Sono destinatarie in particolare le aziende con sede di lavoro situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi.

 

Resto al Sud: ampliata la platea dei beneficiari

comma 170

Ampliata la platea dei beneficiari della misura agevolativa denominata “Resto al Sud”, per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori, tra i 18 ed i 45 anni, nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando da 45 a 55 anni la loro età massima.

 

Proroga 2022 credito d’imposta Mezzogiorno

commi 171-172

Proroga al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

 

Agevolazioni per le imprese che avviano una nuova attività nelle ZES

commi 173-176

A favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), si prevede la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50%, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

 

Proroga credito d’imposta potenziato per ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

commi 185-187

Proroga per il 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato.

 

Modifiche al Fondo garanzia PMI

commi 216-218

I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, possano avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata di 15 anni (in luogo dei 10 anni attualmente previsti).

Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

 

Compensazioni multilaterali di crediti e debiti da fatture elettroniche

commi 227-229

Si prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche.

Sono esclusi dall’ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

 

Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese

commi 248-254

Prorogate dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

 

Ulteriori misure a sostegno delle imprese in tema di perdite di capitale sociale

comma 266

La norma disapplica gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Si prevede che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo.

Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

 

Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese 

commi 270-273

 

Previsti finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Infine, ai sensi del comma 273, le predette società cooperative sono tenute a rispettare la condizione di prevalenza che qualifica la cooperativa come “a mutualità prevalente”, a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

 

Allungamento restituzione mutui agevolati

comma 274

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili.

 

Trattamenti di cassa integrazione e assegno ordinario per emergenza COVID

commi 299-305 e 312-314

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi ri-conducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda del trattamento di integrazione salariale in deroga):

  • per una durata massima di 12 settimane
  • per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge: 1° gennaio 2021.

Le dodici settimane devono essere collocate:

  • tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria,
  • e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

 

Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali

commi 306-308

Si riconferma per i datori di lavoro privati che non richiedono ulteriori settimane di ammortizzatori sociali, e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:

  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL:
    • per un massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, e
    • nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020,

riparametrato e applicato su base mensile.

  • la possibilità per i datori di lavoro privati di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche solo per un certo numero di dipendenti.

 

Disposizioni in materia di licenziamento

commi 309-311

Fino al 31 marzo 2021:

  • resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
  • restano altresì sospese le procedure in corso.

Le sospensioni e le preclusioni sopracitate non si applicano nelle ipotesi di:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (tranne che per trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile) o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale sindacale
  • risoluzione consensuale con incentivo aziendale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione NASPI.

 

Detrazione spese veterinarie

comma 333

Viene aumentato l’importo massimo detraibile dall’IRPEF nella misura del 19% per spese veterinarie, che passa da 500 a 550 euro annui.

 

Assegno di natalità – Bonus bebè

comma 362

Prorogato anche per il 2021 l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità oggi vigenti. L’assegno sarà quindi assicurato per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, fino al compimento del primo anno di età, con i seguenti importi:

  1. 920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell’ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
  2. 440 euro (120 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
  3. 960 euro (80 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo degli assegni è aumentato del 20 per cento.

 

Congedo di paternità

commi 363-364

Il congedo obbligatorio di paternità viene ampliato per il 2021 portando la durata da sette a dieci giorni.

 

Sostegno alle madri con figli disabili

commi 365-366

Viene autorizzato il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che facciano parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a proprio carico.

Il requisito richiesto per il riconoscimento del contributo è una disabilità del figlio riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

 

Contributo locatore per riduzione canone di locazione

commi 381 – 384

La Legge istituisce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo (che costituisca abitazione principale del locatario), ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone di locazione.

Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

 

Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

commi 386-401

Viene istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano attività diverse dall’esercizio di imprese commerciali, per sei mensilità e di importo pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

I requisiti richiesti ai beneficiari sono i seguenti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei tre anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  • reddito dichiarato non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato con l’indice Istat
  • in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • con partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.

 

Card cultura diciottenni

commi 576 e 611

Rifinanziata per l’anno 2021, la Card cultura per i diciottenni (cd. 18app), utilizzabile per l’acquisto di determinati prodotti culturali. Come gli altri anni, le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

 

Modifiche al regime fiscale delle locazioni brevi

commi 595 – 597

La Legge prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d’imposta relativo al 2021, sia riconosciuto solo nel caso in cui vengano destinati alla locazione breve non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

 

Credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo anche per agenzie di viaggio e tour operator

comma 602

La Legge estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

 

Bonus TV 4.0

commi 614-615

Il contributo previsto per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva viene esteso anche e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete, al fine di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti.

 

Proroga incentivo acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2

commi 651- 659

La Legge modifica per il 2021 la disciplina dell’imposta sui veicoli inquinanti, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l’acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2.

 

Credito d’imposta beni strumentali nuovi

commi 1051 – 1063 e 1065

La Legge estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, apportandovi alcune modifiche. Viene previsto in particolare che possano fruire del credito d’imposta le imprese che:

  • a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022
  • oppure entro il 30.06.2023

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

Il credito d’imposta:

  • spetta alle imprese residenti in Italia;
  • non spetta alle imprese:
  • in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
  • destinatarie di sanzioni interdittive.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Vi sono tuttavia una serie di esclusioni dal beneficio come ad esempio i veicoli, i fabbricati e i beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo; fanno eccezione gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, per i quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

 

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0

commi 1064, 1066-1067

La legge proroga fino all’anno 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Proroga al 2022 anche del credito d’imposta formazione 4.0.

 

Lotteria degli scontrini e Cashback

commi 1095-1097

Vengono introdotte modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

In materia di misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) viene chiarito che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

 

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

commi 1122-1123

Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento.

 

ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
ALIQUOTA AMBITO DI APPLICAZIONE
11% Partecipazioni qualificate
11% Partecipazioni non qualificate
11% Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola

 

CIRCOLARE 1 2021

APPROVATA LA LEGGE DI BILANCIO 2021: LE NOVITA’ FISCALI IN SINTESI

Il 30 dicembre, il Senato ha approvato la Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020.

Di seguito si richiamano, in sintesi, le principali novità previste in materia fiscale, sottolineando che, nei prossimi giorni, pubblicheremo una NUOVA circolare con il dettaglio delle singole novità e delle altre norme di interesse generale.

 

Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti lavoratori autonomi e i liberi professionisti con un reddito complessivo, nel 2019, non superiore a 50.000 euro, che hanno subìto una riduzione del fatturato nel 2020 pari ad almeno il 33%, possono beneficiare di un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali.

È lasciato a uno o più Decreti del Ministero del Lavoro il compito di definire i criteri e le modalità di riconoscimento dell’esonero.

Proroga bonus edilizi Sono prorogate per l’anno 2021 le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici.

Viene innalzato, da 10.000 a 16.000 euro l’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici.

Viene prorogato a tutto il 2021 anche il c.d. “bonus verde“.

Bonus idrico Viene istituito un nuovo fondo per il riconoscimento, alle persone fisiche, di un “bonus idrico” pari a 1.000 euro, per la sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Le modalità e i termini per l’erogazione saranno definiti da un apposito decreto.
Novità superbonus Il termine per poter beneficiare della detrazione viene prorogato al 30.06.2022.

I condomini che, alla data del 30.06.2022 hanno effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo possono inoltre beneficiare della detrazione se le spese sono sostenute entro il 31.12.2022.

Vengono inclusi tra gli interventi agevolabili anche quelli su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastateanche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Contributo per l’acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica Viene previsto, a favore delle persone con Isee inferiore a 30.000 euroun contributo del 40% per le spese sostenute per l’acquisto di veicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro.
Rivalutazione dei beni immateriali Viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, versando l’imposta sostitutiva del 3%.

Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini” Viene prevista l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, se il finanziamento è di importo non superiore a 200.000 euro.
Credito d’imposta per i cuochi professionisti Viene previsto, a favore dei cuochi professionisti, un credito d’imposta fino al 40% delle spese sostenute dal 01.01.2021 al 30.06.2021 per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
E-commerce per le imprese agricole Il credito d’imposta del 40% per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e alimentari per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
“Resto al Sud”: ampliata la platea dei beneficiari L’agevolazione “Resto al Sud“, finalizzata a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno, viene estesa anche a coloro che hanno più di 45 anni: il nuovo limite massimo di età viene infatti individuato in 55 anni.
Sostegno alla liquidità delle imprese In questo ambito possono essere segnalati diversi interventi:

  • finanziamenti, fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia Pmi, possono avere una durata di 15 anni (in luogo dei 10 anni prima previsti);
  • l’intervento straordinario in garanzia di Sace viene prorogato fino al 30.06.2021;
  • vengono prorogate, dal 31.01.2021 al 30.06.2021, le moratorie concesse alle micro, piccole e medie imprese (le quali interessano, tra l’altro, anche i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale);
  • vengono sospesi, sino al 31.01.2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito che ricadono nel periodo 01.09.2020-31.01.2021.
Locazioni brevi Il regime fiscali delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti in ciascun periodo d’imposta. Al superamento della richiamata soglia, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.
Disapplicazione norme codicistiche sulle perdite d’impresa Viene prevista la disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitale con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio successivo, ma il quinto esercizio successivo.

Se la perdita porta il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea può deliberare di rinviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

Credito d’imposta “Pir Pmi” Viene riconosciuto un credito d’imposta per le perdite derivanti dai Pir (strumenti di risparmio gestito finalizzati ad aumentare gli investimenti nelle imprese italiane) detenuti da almeno 5 anni: il credito d’imposta non può eccedere il 20% delle somme investite.
Incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali Il soggetto risultante da un’operazione straordinaria deliberata nel 2021, il beneficiario e il conferitario, possono trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze di Ace.
Proroga al 30 giugno per i “bonus patrimonializzazione” Le misure, introdotte dall’articolo 26 D.L. 34/2020 per favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese con la concessione di specifici crediti d’imposta, sono prorogate al 30.06.2021.
Interventi per favorire la successione e trasmissione delle imprese Viene prevista la possibilità di concedere finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Vengono previste inoltre specifiche agevolazioni fiscali, come, ad esempio, la non imponibilità del Tfr destinato alla sottoscrizione del capitale sociale.

Esenzione prima rata Imu 2021 per turismo e spettacolo È previsto l’esonero dalla prima rata Imu 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

 

Credito d’imposta locazioni Il credito d’imposta locazioni viene esteso alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Per questi soggetti, e per le imprese turistico-ricettive, il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Credito d’imposta beni strumentali nuovi Viene rivista la disciplina in esame e le novità trovano applicazione a decorrere dal 16.11.2020.

L’agevolazione viene prevista fino al 31.12.2022, con potenziamento delle aliquote agevolativeincremento delle spese ammissibili e ampliamento dell’ambito applicativo.

Lotteria degli scontrini e cashback La partecipazione alla lotteria degli scontrini è riservata a coloro che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronico.
Trasmissione telematica dei corrispettivi Si chiarisce che il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti, coincide con il momento di ultimazione dell’operazione.

Viene differito al 01.07.2021 l’utilizzo dei sistemi evoluti d’incasso attraverso carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico.

Novità riguardano anche i profili sanzionatori.

Semplificazioni fiscali in materia Iva Vengono allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri Iva con quelle previste per la liquidazione Iva: le fatture emesse possono essere registrare entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.

Dal 2022 viene abolito l’esterometro e i dati devono essere trasmessi utilizzando il Sistema di interscambio, secondo il formato della fattura elettronica.

Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e partecipazioni.

L’imposta sostitutiva è pari all’11%.

Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata) Viene prevista l’erogazione di un’indennità per sei mensilità, pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate (in ogni caso, l’importo deve essere compreso tra 250 e 800 euro).

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps, titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni, che, nell’anno precedente alla domanda, hanno prodotto un reddito inferiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti, e, comunque, non superiore a 8.145 euro.

Comuni di particolare interesse per il turismo straniero: contributo a fondo perduto Il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici è esteso ai comuni dove sono situati santuari religiosi.

CIRCOLARE 11 2020

PRINCIPALI DISPOSIZIONE CONTENUTE NEL C.D. “DECRETO AGOSTO”

 

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE E PROFESSIONISTI

RINVIO PAGAMENTO SECONDO ACCONTO IRAP

 Slitta dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per il versamento del secondo acconto IRAP solo in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale possibile riduzione si applichi in prima battuta ai contribuenti per i quali sono stati approvati gli ISA la misura è estesa anche ai forfettari, ai “minimi” ed in genere pure a tutti i contribuenti che dichiarano cause di esclusione dagli Isa diverse da quella specifica riguardante i ricavi sopra richiamata.

 

MODALITA’ PAGAMENTO IMPOSTE SOSPESE

I versamenti tributari sospesi nel maggio scorso e in scadenza il prossimo 16 settembre sono dilazionabili, senza sanzioni né interessi, anziché in quattro rate mensili di pari importo come originariamente previsto, in due tranche al 50% che prevedono il pagamento del primo 50% alternativamente in unica soluzione (con scadenza al 16 settembre) oppure in 4 rate mensili (o meglio fino ad un massimo di 4 rate mensili) di pari importo con la prima sempre scadente al 16 settembre. Il restante 50% potrà essere versato fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Resta inteso che il contribuente potrà versare tutto in unica soluzione entro la scadenza del 16 settembre prossimo.

 

IMU IMMOBILI IMPRESE TURISTICHE

Viene estesa alla seconda rata l’esenzione Imu accordata dal decreto rilancio in favore: a) degli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali; b) degli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori; c) degli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

 

BAR E RISTORANTI SOLLEVATI DA TOSAP E COSAP

Abolite Tosap e Cosap: si pagherà dal 1° gennaio 2021 il Canone Unico per il commercio su aree pubbliche. Possibilità per i gestori di allestire spazi esterni anche dopo l’estate. Il nuovo canone verrà determinato dal Comune o dalla città metropolitana in base alla durata dell’occupazione, la tipologia, la superficie occupata in mq e la zona del territorio dove si verifica l’occupazione. La richiesta viene inoltrata all’ufficio competente del Comune, e di solito è accompagnata da una piantina di come lo spazio verrà realizzato, compresi colore e foggia degli arredi urbani (sedie, tavoli, piante) . Questi elementi infatti dovranno essere in linea con le ordinanze comunali di pubblico decoro. Una volta che la domanda viene accettata, sono recapitati i bollettini per pagare. Ed in molti casi viene permesso un pagamento rateale. Importante dire che si paga anche l’ombra dell’occupazione, ad esempio il Canone è dovuto anche per una bacheca che, posta sul muro, sporge di qualche centimetro su suolo pubblico.

 

RIVALUTAZIONE SUI SINGOLI BENI D’IMPRESA

Possibilità, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni che emergono dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019. Sono esclusi dall’operazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. La rivalutazione potrà essere effettuata «distintamente per ciascun bene». Non più dunque una rivalutazione omnicomprensiva dei beni. L’altra novità di rilievo è l’aliquota ultraridotta al 3% dell’imposta sostitutiva di redditi e Irap da applicare al maggior valore attribuito ai singoli beni in sede di rivalutazione. Il saldo attivo di rivalutazione potrà essere affrancato con un’altra imposta sostitutiva fissata ora nella misura del 10 per cento. Le due imposte sostitutive dovranno essere versate in due rate di pari importo: la prima con scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Il saldo attivo di rivalutazione – qualora affrancato – è liberamente distribuibile ai soci e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile della società che ha effettuato la distribuzione. Poiché le riserve di rivalutazione, una volta affrancate, confluiscono tra le riserve di utili, in caso di distribuzione, il socio deve assoggettare a tassazione l’importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

 

BONUS CONSUMI E TURISMO

Contributo a fondo perduto per tutte le attività commerciali dei centri storici, nelle sole città ad alta vocazione turistica (presenza su base statistica di cittadini stranieri superiore di almeno 5 volte ai residenti nello stesso comune).

 

FONDO PERDUTO RISTORANTI

previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro.

 

AGENZIE DI VIAGGIO

È incrementato di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.

 

FONDO PERDUTO PROFESSIONISTI

Arrivano i 1000 euro per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private per il mese di maggio. L’erogazione sarà automatica per chi già aveva ricevuto il bonus a marzo e aprile e non si dovrà ripresentare la domanda.

 

PROROGA MUTUI IMPRESE 

Proroga per la moratoria sui prestiti e i mutui per le Pmi prevista dal decreto Cura Italia: il termine slitta dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 senza ulteriore richiesta. Chi volesse rinunciare alla proroga deve farne espressa comunicazione al proprio istituto bancario.

 

CASSA INTEGRAZIONE

Il decreto Agosto concede ulteriori settimane di cassa integrazione fruibili nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.Le istanze riguarderanno un primo periodo 9 settimane di integrazione salariale cui seguirà la presentazione di una nuova domanda per le ulteriori 9 settimane di integrazione. In quest’ultimo caso è previsto il versamento di un contributo addizionale

 

DECONTRIBUZIONE PER LE ASSUNZIONI STABILI

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un 8.060 euro annui, da riparametrare su base mensile. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero, cumulabile con altri esoneri o riduzioni, è riconosciuto anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine. L’esonero è riconosciuto, sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 

DECONTRIBUZIONE PER CHI NON RICORRE ALLA CASSA INTEGRAZIONE

Ai datori di lavoro privati che non richiedono la proroga della CIG e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 8060 euro annui. Dal beneficio sono escluse le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo  semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

INDENNITÀ PER I LAVORATORI DEL TURISMO

Ai lavoratori stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un’indennità, per giugno e luglio 2020, pari a 600 euro.

La medesima indennità è riconosciuta a lavoratori:

– intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

- autonomi che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di collaborazione occasionale, con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;

- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.

 

DECONTRIBUZIONE SUD

In arrivo un’agevolazione del 30% dei contributi previdenziali per tutte le aziende che operino nel Mezzogiorno, che sarà in vigore dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020. Negli anni successivi, previa autorizzazione della Commissione europea, la decontribuzione sarà pari al 30% fino al 2025, al 20% fino al 2027, all 10% fino al 2029. La decontribuzione si applicherà a tutti i rapporti di lavoro preesistenti e di nuova costituzione, anche a termine.

 

PROROGA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Fino al termine al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, in caso di fallimento.

ALTRE DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE

RINVIO NOTIFICA CARTELLE ESATTORIALI

Le cartelle che Agenzia Entrate-Riscossione è pronta a notificare dal prossimo 1° settembre ai contribuenti morosi saranno inviate a imprese e cittadini solo dopo il 15 ottobre 2020. 

 

INCENTIVI AUTO

Incentivi alle auto elettriche, ibride plug-in ed Euro 6 che rientrino in tre fasce di emissione. I contributi statali varieranno così: in caso di rottamazione, 2mila euro per veicoli con emissione tra 0 e 60 g/km di CO2, 1.750 tra 61 e 90 e 1.500 euro tra 91 e 110; senza rottamazione i valori scendono a mille euro fino a 90/km e a 750 euro tra 91 e 110.

 

ACQUISTI CON SISTEMA POS

Il Governo premierà dal 2021 i cittadini che acquistano beni e servizi con moneta elettronica. Sarà “un meccanismo a punti, non di sconti, che possono variare a secondo del numero di transazioni. Potranno beneficiarne tutti i consumatori italiani e consentirà di avere questi rimborsi in tranche semestrali prima delle vacanze estive e poi dell’anno successivo. Nelle intenzioni del governo i “punti” potrebbero cominciare ad essere raccolti già a partire da questo dicembre, cioè nel mese delle spese natalizie. I rimborsi invece, non arriveranno prima del prossimo anno in due momenti distinti, prima dell’estate e prima di fine anno.

 

BONUS BABY SITTER E REM

Stanziate nuove risorse per la concessione del bonus baby sitter e del Reddito di emergenza. Le domande di Rem dovranno essere presentate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020.

CIRCOLARE 10 2020

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL

C.D. “DECRETO RILANCIO” DEL 13.05.2020

AGEVOLAZIONE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

L’indennizzo ai professionisti

Ai professionisti iscritti alle casse di previdenza privatizzate l’indennità di 600 euro sarà erogata anche con riferimento ai mesi di aprile e maggio, dopo la prima tranche riguardante marzo. Contestualmente, però, viene mantenuta l’incompatibilità con la pensione (eccetto i trattamenti di invalidità) e viene introdotta quella relativa ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Di conseguenza dovrebbero avere via libera ad esempio i professionisti che svolgono attività di insegnamento saltuaria, mentre restano esclusi i percettori di una pensione di reversibilità di vecchiaia o anzianità. A maggio mille euro per i liberi professionisti titolari di partita Iva che hanno perso almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e ai Co.Co.Co che hanno cessato il rapporto di lavoro. I professionisti che non rientrano in tali parametri possono verificare il diritto a ricevere il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto rilancio per i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva se l’attività non è cessata al 31 marzo e se il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019. Infine, autonomi e iscritti alla gestione separata Inps avranno 15 giorni, a partire dall’entrata in vigore del Dl rilancio, per chiedere l’indennità marzo se non l’hanno ancora fatto.

L’indennizzo alle partite Iva per aprile

Ad aprile i 600 euro vanno anche a co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. Ricordiamo che questi lavoratori dovevano avere la partita Iva attiva o una collaborazione in essere alla data del 23 febbraio. A maggio l’indennità sale a mille euro ma viene erogata solo a determinate condizioni:

● i collaboratori devono aver cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Dl rilancio e quindi chi è ancora attivo non la percepirà;

● i titolari di partita Iva, ancora attiva all’entrata in vigore del Dl rilancio, devono aver subito una contrazione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (questa indennità è incompatibile con il contributo a fondo perduto).

Dunque, a maggio ricevono il contributo i collaboratori non più attivi, mentre lo ottengono le partite Iva che ancora lavorano e non quelle che hanno chiuso. L’erogazione avverrà senza alcuna ulteriore istanza.

Aiuti a fondo perduto

Viene previsto un contributo a fondo perduto introdotto dal decreto rilancio per i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva se l’attività non è cessata al 31 marzo e se il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019. Il contributo, gestito dall’agenzia delle Entrate, varia dal 15 al 25% del fatturato perso in relazione ai ricavi o compensi dell’anno di imposta precedente, ma non può comunque essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per altri soggetti. L’indennizzo è proporzionale alle perdite di fatturato subite ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, del 20% per i fatturati fino a 400mila euro, del 15% per quelli fra 400mila e un milione e del 10% sopra il milione di euro. L’indennizzo avrà un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2mila euro per gli altri soggetti. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, anche da un intermediario, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni in oggetto sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente e gli interessi dovuti.

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Prevede per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione.  Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. Le mansioni riferibili ai predetti lavoratori possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali.

Trattamento ordinario di integrazione salariale

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario e in deroga di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.

Durc ancora validi 

Nel decreto trova posto anche il salvataggio dei Durc scaduti dal 31 gennaio al 16 maggio scorso. Con una modifica al decreto Cura Italia i Documenti di regolarità contributiva necessari alle imprese per partecipare alle gare di appalto sono validi fino al 15 giugno 2020.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Viene portato a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.  

Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato in quarantena

Il periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato trascorso in quarantena, fino al 31 luglio 2020, viene equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.  

Sicurezza dei lavoratori delle attività produttive e commerciale

Viene imposto ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19. Per quei datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro. Viene statuito poi che l’inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. E’ prevista la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, viene riconosciuto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.  Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione. La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.  

Credito d’imposta al 60% per le spese di sanificazione

La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore un credito d’imposta finalizzato a favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. Il credito d’imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro e spetta in relazione alle spese relative: a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) all’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; e) all’acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi. Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso.

Bonus affitti del 60% a tutti gli immobili delle imprese e professionisti

Un credito d’imposta del 60% dei canoni di affitto pagati dalle imprese con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ad aprile 2020 di almeno il 50%. Il bonus riguarda tutti i beni ad uso non abitativo e si estende anche agli affitti di azienda con una riduzione al 30% del bonus fiscale. Per gli alberghi il credito è riconosciuto indipendentemente dal la perdita di fatturato subita. Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico e Tosap bloccata fino a ottobre

La disposizione prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali. Esentati fino al 31 ottobre gli spazi aggiuntivi di occupazione di suolo pubblico necessari agli esercenti di pubblico servizio per rispettare il distanziamento sociale.

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

Credito d’imposta per i servizi digitali

Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale.

Bollette più leggere per le Pmi

La presente proposta ha lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’intervento normativo, prevede che l’Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica al fine di: a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione b)Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. Vale ricordare che la c.d. “quota fissa” delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia prelevata, e può comprendere, oltre alle tariffe di rete e agli oneri generali, anche componenti fisse a copertura dei costi di commercializzazione della vendita; tali ultime componenti non sono oggetto della disposizione.

Le tasse di marzo, aprile e maggio rinviate al 16 settembre 2020

Scatterà dal prossimo 16 settembre la ripresa dei versamenti delle ritenute, dell’Iva e dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio per le imprese che hanno subito cali di fatturato, rientrano tra le filiere maggiormente colpite. Si potrà pagare in unica soluzione o dilazionando il versamento in quattro rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre. Il decreto però, non si occupa del versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 e il primo acconto per il 2020, in relazione ai modelli redditi 2020, per l’anno 2019, la cui scadenza resta, al momento, in calendario il 30 giugno 2020, con possibile spostamento al 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più. La norma prevede altresì la sospensione dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020 relativi alle rateazioni in corso delle somme chieste mediante avvisi bonari nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. È stata anche spostata in avanti la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (prima prevista fino al 31 maggio), derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

Proroga atti impositivi di riscossione e versamento

Il decreto rinvia al 2021 la notifica di tutti gli atti impositivi i cui termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020. Il decreto “Rilancio” prevede in particolare che l’agente della riscossione riprenderà a notificare le cartelle esattoriali a partire dal 1° settembre 2020. Per quanto riguarda gli atti di accertamento o avvisi bonari il Fisco potrà lavorarli entro il 31 dicembre 2020. Per la notifica se ne parlerà nel 2021 a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 dicembre del prossimo anno. Inoltre, i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate. Il versamento della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 potrà essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.  Infine, viene rimossa la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Stop ai pignoramenti delle somme da parte dell’Agente della riscossione

Nel periodo dall’8 marzo sino al 31 agosto viene sospesa (anche per le verifiche già ad oggi effettuate ma ancora senza conseguenze sul debitore) l’applicazione dell’articolo che impone alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente a una o più cartelle di pagamento, con conseguente intervento dell’agente della riscossione. Non viene sospesa, invece, la norma che vieta la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti scaduti, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro prevedendo una sanzione del 50 per cento.

Stop alla rata Irap per tutti fino a 250 milioni di fatturato

La cancellazione della rata di giugno dell’Irap (saldo e acconto) riguarderà tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Viene prorogata fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste. La norma introduce un differimento anche dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi.

AGEVOLAZIONI PER LAVORATORI E FAMIGLIE

Specifici congedi per i dipendenti

Vengono previsti specifici congedi per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.. E’ aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro). La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. 

Colf e badanti, ad aprile e maggio indennità mensile di 500 euro

Ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro, alla data del 23 febbraio 2020, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile di 500 euro, per ciascun mese. Come condizioni d’accesso, i lavoratori domestici non devono convivere con il datore di lavoro, né aver beneficiato di altre indennità introdotte dal Dl Cura Italia.

Ecobonus e sismabonus al 110% con sconto in fattura

Superbonus del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica per rilanciare l’attività edilizia. La norma provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo. La medesima aliquota di detrazione spetta a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ciò sempreché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. Le disposizioni in oggetto si applicano alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ai condomini e a interventi effettuati su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.  

Bonus vacanze fino a 500 euro a famiglia da spendere in Italia

Si riconosce in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed &breakfast, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona. La norma prevede che: 1) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; 2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; 3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.  Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’ imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Reddito d’emergenza

Viene introdotto il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 (“Rem”), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.  Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.

Taglio agli abbonamenti Tpl e bonus per l’acquisto di biciclette

Incentivi alla mobilità alternativa con i bonus per l’acquisto di biciclette anche a pedalata assistita o monopattini. Previste inoltre riduzioni tariffarie per gli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, per il trasporto pubblico locale a decorrere dal termine delle misure di contenimento.

Rivalutazioni

Il valore dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate viene rideterminato per i beni posseduti al 1° luglio 2020, pagando un’imposta sostitutiva sul maggior valore che viene attribuito con una perizia

Possibilità di trasferire sei tipi di crediti d’imposta, anche alle banche e agli intermediari finanziari, fino al 31 dicembre 2021

Si prevede, in pratica, che i beneficiari di questi crediti d’imposta – anziché utilizzarli direttamente – potranno cederli ad altri. Anche solo in parte e anche a banche e intermediari finanziari. La cessione potrà avvenire dall’entrata in vigore del decreto Rilancio al 31 dicembre 2021. La norma è «sperimentale» e prevede una circolazione dei  seguenti crediti:
● il tax credit per i negozi locati, previsto dal decreto “cura Italia” (articolo 65 del Dl 18/2020) per il mese di marzo;
● il tax credit per la locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dallo stesso decreto Rilancio;
● il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, sempre previsto dal Dl Rilancio;
● il credito d’imposta per l’adeguamento degli abmbienti di lavoro, ancora nel Dl Rilancio;
● il credito d’imposta per i servizi turistico-ricettivi, sempre nello stesso decreto;
● il superbonus del 110% per i lavori di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

CIRCOLARE 9 2020

DECRETO LEGGE 22/2020 C.C. “DECRETO LIQUIDITA’”

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DISPOSIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Sono ammessi al Fondo con copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da parte del medesimo, i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito.

Il Fondo può concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro anche alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia del fondo stesso è pari al 90% dell’importo.

Infine, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario).

Attenzione:

  1. Ad oggi non c’è un modello per la presentazione delle domande, né si sa se i modelli saranno messi a disposizione dalle banche e/o dalle Camere di Commercio.
  2. Le pratiche di finanziamenti sopra i 25.000, avranno comunque, una valutazione creditizia;
  3. Nel caso di intervento dei Confidi, la garanzia va gestita autonomamente dall’impresa e poi portata in banca.

GARANZIA DA PARTE DI SACE S.P.A.

Altra possibilità di finanziamento è riservata alle seguenti condizioni:

  • la durata della garanzia non deve eccedere i 6 anni;
  • l’impresa non rientrava al 31 dicembre 2019 (precedentemente quindi al diffondersi dell’epidemia COVID19) tra le “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • un valore massimo per l’importo del prestito assistito da garanzia, pari al maggiore valore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa e il doppio dei costi annuali del personale.

Inoltre, sono individuati tre distinte percentuali di copertura del prestito da parte della garanzia, al 90%, all’80% e al 70% del finanziamento, calcolati sulla base del numero di dipendenti e di valore del fatturato, prevendendo specifiche condizioni per il rilascio della garanzia, quali:

  • limiti per i costi dei finanziamenti
  • impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria
  • la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese del personale.

Per favorire il ricorso alla garanzia di SACE S.p.A., è stata introdotta una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni (meno di 5000 dipendenti e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro) che prevede i seguenti passaggi: a) la richiesta da parte dell’impresa ad un soggetto finanziatore; b) il parere positivo dei soggetti finanziatori, che viene trasmesso a SACE S.p.A. per l’istruttoria e l’eventuale emissione del codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; c) il rilascio del finanziamento assistito da garanzia da parte dei soggetti finanziatori.

Attenzione:

  1. Ad oggi non c’è un modello per la presentazione delle domande, né si sa se i modelli saranno messi a disposizione dalle banche e/o dalle Camere di Commercio.
  2. Le pratiche di finanziamenti sopra i 25.000, avranno comunque, una valutazione creditizia;
  3. Nel caso di intervento dei Confidi, la garanzia va gestita autonomamente dall’impresa e poi portata in banca.

NUOVA PROROGA PER TASSE E CONTRIBUTI

Estensione al 30 maggio 2020 della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi da parte delle imprese, autonomi e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta; sospensione dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, che andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Attenzione: Non sono oggetto di sospensione i contributi a carico del dipendente trattenuti dall’azienda.

RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo 17 marzo – 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/1973 da parte del sostituto di imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

La data di entrata in vigore, collocata a metà del mese di agosto, è stata di fatto spostata di un anno. Nel contempo tutti gli operatori avranno avuto a disposizione un anno di tempo in più per procedere all’approfondimento degli aspetti più innovativi del Codice.

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO IMPOSTE DIRETTE

In linea generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. La disposizione stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro il margine del 20 per cento.

SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E DPI

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

PIN INPS

E’ consentito all’Inps di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all’identificazione del richiedente, posticipando al termine dell’attuale stato emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LE SOCIETA’ DI CAPITALE

RIDUZIONE DEL CAPITALE

 La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di predita del capitale sociale tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza COVID-19. La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima. Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all’art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ Viene superata momentaneamente la norma sulla postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci. I finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 non saranno soggetti a questa limitazione.

CIRCOLARE 8 2020

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19 CHIARIMENTI

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SOSPENSIONE MUTUI IMPRESA

L’Abi, con circolare di ieri 24 marzo 2020 ha precisato che il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 sarà posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Per ottenere la moratoria i beneficiari dovranno inviare una specifica richiesta via Pec, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, autocertificando di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti, ma non dovranno verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese.  E’ stato chiarito che il periodo di sospensione dai pagamenti comprende anche le rate in scadenza il 30 settembre 2020, ossia le rate in scadenza al 30 settembre non dovranno essere pagate.

CASSA INTEGRAZIONE

Il decreto interministeriale, Lavoro-Economia, è stato firmato ieri pomeriggio. Lo strumento di integrazione salariale in deroga dovrà adesso essere autorizzato dagli enti territoriali, previo accordo con i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, che può però essere concluso anche in via telematica. L’accordo, in base al testo di legge, non è necessario per i datori che occupano fino a 5 dipendenti. L’erogazione delle somme compete a Inps. L’obiettivo è quello di accreditare la somma ai lavoratori in massimo 30 giorni.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Imprese ed esercizi commerciali che non rispetteranno gli obblighi di chiusura imposti dai decreti di Palazzo Chigi per contenere la diffusione del Coronavirus si vedranno imporre uno stop dell’attività fino a 30 giorni. E chi verrà colto a violare le altre misure di distanziamento sociale, per esempio uscendo di casa senza poter documentare una delle tre ragioni che lo permettono (lavoro, salute o esigenze indifferibili tipo spesa) incapperà in una multa da 400 a 3mila euro, che diventano 6mila per i recidivi.

SOSPENSIONE PAGAMENTI

Si conferma quanto riferito in altre comunicazioni. Nessuna previsione per avvisi bonari, conciliazioni, mediazioni, per i quali quindi, anche se scade in tale periodo la prima (o una) rata del piano già in corso, non è possibile beneficiare di alcuna sospensione.

BONUS 600 EURO Sarà prevista una modalità semplificata di acquisizione del PIN, mediante accesso sul portale dell’INPS e comunicazione del codice sul cellulare, senza invio della seconda parte in modalità postale. Questa una delle indicazioni contenute nella circolare 44/2020 dell’Inps pubblicata martedì sera, che comunque non dà ancora il via libera alle domande. Per l’invio si dovrà attendere una ulteriore comunicazione dell’istituto di previdenza. La procedura dovrebbe essere disponibile dalla prossima settimana. Ancora da valutare la questione delle partite Iva escluse perchè iscritti ad una cassa differente dall’Inps. Ad oggi, sulla base della norma, alla misura possono accedere i liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, i partecipanti a studi associati o le società semplici con partita Iva attiva prima del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata dell’Inps.

CIRCOLARE 7 2020

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19 SINTESI DEL DECRETO LEGGE 18 DEL 17.03.2020

            MISURE A VANTAGGIO DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI

1 – Imprese sotto i 2 milioni di ricavi. Stop a tasse e contributi

Le imprese, autonomi e professionisti che sono sotto i 2 milioni di ricavi, il pagamento per saldare le ritenute, l’Iva annuale e mensile, nonché i contributi previdenziali e quelli Inail è rinviato al 31 maggio. Con pagamento in unica soluzione o comunque rateizzabile in 5 rate a partire dal mese di maggio. Sono sospesi, inoltre, i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31maggio 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Slitta, inoltre, al 31 maggio 2020 il termine di versamento:

  • “rottamazione-ter” (art. 3 , commi 2, lettera b),
  • “saldo e stralcio”

IN PRATICA: sospesi fino alle date indicate tutte le scadenze di cui sopra. ATTENZIONE: NON SONO RINVIATE LE SCADENZA RELATIVE AGLI AVVISI BONARI ED ALLE DILAZIONI INPS/INAIL CHE NON SONO STATE RICHIESTE ALL’ESATTORIA

2 – Estesa la copertura degli ammortizzatori

La cassa integrazione in deroga è estesa a tutti i settori del privato, compreso quello agricolo e della pesca. Come conseguenza dell’emergenza coronavirus, i trattamenti di integrazione salariale coprono la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino a 9 settimane per i dipendenti già in forza al 23 febbraio. Sono previste procedure semplificate in deroga ai limiti della normativa vigente. Per la cassa integrazione ordinaria si introduce la causale “emergenza-Covid 19” che assicura procedure d’accesso semplificate e il periodo concesso (fino a nove settimane) non viene conteggiato. IN PRATICA: Dovete contattare i vostri consulenti del lavoro per accedere all’agevolazione in oggetto. Per i clienti che si avvalgono della consulenza del lavoro del nostro Studio, provvederemo direttamente noi agli adempimenti richiesti. Si sottolinea, tuttavia, che la dote finanziata è limitata. Pertanto, non tutti potrebbero avere il contributo richiesto.

3 -Turismo e sport, niente ritenute e contributi

Con il decreto legge sull’emergenza coronavirus si ampliano i comparti, andando oltre il turismo, a cui vengono sospesi i versamenti dell’Iva di marzo, le ritenute alla fonte, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi Inail. I settori indicati dal Governo sono lo sport, palestre incluse, l’arte e la cultura, con teatri e cinema, il trasporto, la ristorazione, l’educazione e l’assistenza. La ripresa dei versamenti partirà dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni e interessi e potrà essere effettuata, oltre che in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, anche rateizzando il pagamento in cinque rate mensili di pari importo. Sospensione più lunga per le società sportive dilettantistiche e professionistiche che potranno rinviare fino al 30 giugno il pagamento in unica soluzione o in cinque rate delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente. IN PRATICA: le scadenze dei settori indicati ricalcano quelle di tutte le altre imprese.

4 – Indennità e congedi per lavoro indipendente

Un’indennità una tantum di 600 euro è riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di co.co.co attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali. L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, va anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago. L’indennità di 600 euro è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali, che tra gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Dl hanno perso il lavoro, agli operai agricoli a tempo determinato (che nel 2019 hanno lavorato 50 giornate), agli iscritti al fondo pensioni dello spettacolo con reddito entro 50mila euro e 30 contributi giornalieri nel 2019.  L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione. Non hanno diritto all’indennità detti lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Viene espressamente previsto che l’indennità non concorre alla formazione del reddito. IN PRATICA: si dovrà attendere una circolare INPS per capire le modalità con le quali si potrà godere di questo beneficio.

5 – Partite Iva, stop mutuo

Arriva la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. La misura, che sarà in vigore per nove mesi come estensione di quanto già prevede il Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare l’Isee. IN PRATICA: La domanda di sospensione delle rate del mutuo va presentata alla stessa banca erogatrice del finanziamento, compilando il modulo ufficiale disponibile sul portale Consap SPA e allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni. La banca inoltra poi l’istanza alla Consap, che fa le sue verifiche e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta.

6 – Garanzie finanziarie alle piccole e medie imprese

Solo per micro e piccole medie imprese, arriva una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020. L’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e di intermediari finanziari– delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. La comunicazione è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 4. Possono beneficiare delle misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. IN PRATICA: le norme per le agevolazioni finanziarie alle imprese rimandano agli Istituti di credito per ottenere sospensione delle rate di prestito e allargamento delle linee di credito. Chiedete aiuto alle vostre Banche. Nei prossimi giorni, tuttavia, prepareremo un format di lettera da inviare alle Banche per attivare una richiesta formale di aiuto.

7 – Bilanci societari, rinvio al 31 luglio

Tutte le società di capitali possono convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questo significa, di fatto, un rinvio al 30 giugno dei termini per la chiusura dei conti 2019. Soci e azionisti potranno intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità telematiche, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Le società a responsabilità limitata possono consentire l’espressione del voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Tutte le deroghe si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio oppure in data successiva se lo stato di emergenza dovesse proseguire. IN PRATICA: Abbiamo più tempo per chiudere i bilanci 2019. Le assemblee di approvazione potranno essere tenute in videoconferenza.

8 – Tax crediti per i negozi

Solo per i soggetti che esercitano attività d’impresa viene riconosciuto un credito di imposta del 60% dell’ammontare del canone di affitto del mese di marzo 2020, per gli immobili che sono classificati nella categoria catastale C/1 (ossia negozi e botteghe) Questo meccanismo di credito d’imposta sugli affitti potrà essere richiesto però solo dai negozi per cui è stata disposta la chiusura con il decreto dell’11 marzo. In questa lista non rientrano ad esempio supermercati, negozi alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole e tutte quelle attività commerciali rimaste aperte nelle settimane dell’emergenza coronavirus perché ritenute di pubblica utilità o di prima necessità. IN PRATICA: non è possibile rinviare il pagamento dei canoini d’affitto, salvo accordi con il proprietario. ATTENZIONE: DALLA NORMA SONO ESCLUSI I PROFESSIONISTI CON IMMOBILI A/10 E ARTIGIANI CON IMMOBILI C/2 E C/3.

9 – Credito imposta sui crediti deteriorati

Si introduce inoltre una norma finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria. In particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, è possibile trasformare le perdite in crediti d’imposta sul maggior imponibile versato negli esercizi precedenti. E’ considerato “Debitore inadempiente” quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. La misura in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’ art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. IN PRATICA: si tratta di una norma che coinvolge le società che hanno crediti non incassabili ed hanno o avranno in bilancio crediti per imposte anticipate. Il meccanismo è molto complesso e sarà nostra cura verificarne i requisiti.

10 – Esonero limitato per le ritenute

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 possono non essere assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. IN PRATICA: i professionisti e gli agenti di commercio con i requisiti di cui sopra possono chiedere al proprio committente di non operare la ritenuta per le fatture incassate entro il 31.03 prossimo, che verrà versata poi dallo stesso soggetto che ha effettuato la prestazione.

11 – Credito imposta sanificazioni

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.


MISURE A VANTAGGIO DELLE PERSONE FISICHE

12 – Sospesi i contributi colf

E’ in aiuto delle famiglie il rinvio del pagamento dei contributi Inps per  il lavoro domestico (le collaboratrici familiari, colf). Il pagamento dei contributi Inps in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio potranno essere pagati dopo il 10 giugno. Il pagamento sarà al netto di sanzioni e interessi.

13 – Aiuti su mutui casa

Possono beneficiarne coloro che hanno subito la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro in seguito all’allarme Coronavirus. Non sarà necessario presentare il modello Isee. La domanda di sospensione delle rate del mutuo va presentata alla stessa banca erogatrice del finanziamento. La misura non è valida per i lavoratori dipendenti pubblici che non hanno subito la riduzione dell’orario.  IN PRATICA: La domanda di sospensione delle rate del mutuo va presentata alla stessa banca erogatrice del finanziamento, compilando il modulo ufficiale disponibile sul portale Consap SPA e allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni. La banca inoltra poi l’istanza alla Consap, che fa le sue verifiche e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta.

14 – Premio ai lavoratori dipendenti

 Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. 2. I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

15 – Detrazioni erogazioni in denaro per emergenza COVID-19

È riconosciuta una detrazione del 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione. Per le Donazioni effettuate da imprese, tali donazioni sono deducibili dal reddito d’impresa.

16 – Rinvio scadenza Carta identità

Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell’emergenza, la validità viene prorogata al 31 agosto (la misura non si applica peraltro ai documenti validi per l’espatrio).

17 – Rimborso dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

A decorrere dal decreto legge 23 febbraio 2020 n.6. ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

18 – Rimborso dei contratti di soggiorno e biglietti viaggio

Ai soggetti che hanno acquistato viaggi e pacchetti turistici l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore mediante l’emissione di un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In caso di viaggio singolo il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. IN PRATICA: rivolgetevi alle vostre Agenzie di viaggio, che tuttavia potranno rifiutarsi di darvi il rimborso della somma, ma dovranno assicurarvi un viaggio di eguale valore da effettuare entro un anno.

19 – Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020

 In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, è rinviato di duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso. IN PRATICA: abbiamo più tempo per pensare come sbagliarla anche stavolta.

20 – Nuove disposizioni in materi di notificazioni e servizio postale

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. In caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione la sanzione è ridotta del 30%. IN PRATICA: il postino non sale fino a casa a consegnarvi nulla. ATTENZIONE ALLE NOTIFICHE CHE VI VENGONO LASCIATE IN BUCA

21 – Proroga dei termini nel settore assicurativo

 Per l’anno 2020 il termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni. Fino al 31 luglio 2020, i termini per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

22 – Nuovi termini di prescrizione accertamenti

I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. IN PRATICA: Lo Stato approfitta della situazione per tenerci in ostaggio due anni in più. Le dichiarazioni dei redditi 2015 che andavano in prescrizione al 31.12.2020 possono essere accertate fino al 31.12.2022.

Si sottolinea, infine, che il Decreto in oggetto potrebbe subire modifiche in sede di conversione in legge. Inoltre, restiamo in attesa di un nuovo Decreto per il mese di Aprile con nuove misure agevolative.

CIRCOLARE 6 2020

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19

Vengono sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché gli avvisi di accertamento e di addebito di competenza dell’agenzia delle Entrate e dell’Inps, con scadenza nel periodo 21 febbraio- 30 aprile 2020. I versamenti così sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, restando escluso il rimborso di quanto già versato.

Per i professionisti si dà dettaglio delle altre sospensioni:

CASSA FORENSE

Avvocati

Proroghe. Sospensione di versamenti e adempimenti fino al 30 settembre 2020 Copertura sanitaria. Per gli iscritti e le loro famiglie sono stati previsti due servizi: la possibilità di attivare a titolo gratuito la Card VIS-Valore in Sanità, valida un anno, che consente di accedere a strutture sanitarie a costi calmierati. Possibile inoltre avere consulti telefonici o video nel caso in cui si evidenzino sintomi da coronavirus. Accanto alle misure straordinarie ci sono una serie di tutele che l’ente fornisce e che possono essere attivate

ENPAB

Biologi

Proroghe. Sospese le rateizzazioni fino al 30 giugno. Riguardo ai minimi, il CdA intende procedere alla sospensione dell’acconto con scadenza ad aprile e giugno. Il provvedimento sarà formalizzato alla prima riunione del Consiglio, sicuramente in anticipo rispetto alle scadenze a cui si riferisce

Copertura sanitaria. Previsto un piano di tutela sanitaria per gli iscritti tramite Emapi e anche una copertura per eventi morbosi e calamità naturali. In fase di analisi l’applicazione per il coronavirus

ENPAM

Medici

Proroghe. La scadenza del 30 aprile per i versamenti contributivi viene posticipata al 30 giugno. Si sta valutando un eventuale posticipo delle rate

Copertura sanitaria. I medici di famiglia, di guardia medica e dell’emergenza territoriale sono coperti da una polizza che interviene anche in caso di contagio da Covid-19. Copre i mancati guadagni o gli oneri di sostituzione. Chi ha aderito ai piani di sanità integrativa previsti per i medici e gli odontoiatri potrà fruire di una copertura anche in caso di contagio da coronavirus

enpap

Psicologi

Proroghe. Si stanno valutando le modalità di sospensione di interessi e sanzioni per chi ha mancato il versamento del 2 marzo e per chi mancherà quello del 1° ottobre, confidando che i ministeri vigilanti possano comprendere il momento e dare l’ok

Copertura sanitaria. Prevista un’indennità di malattia che copre dal settimo al 180º giorno dell’anno di malattia. Viene restituita una diaria giornaliera in base al reddito perso. Coperta qualunque malattia e infortunio, quindi anche il contagio da Covid-19

ENPAV

Veterinari

Proroghe. Sospensione del pagamento dei contributi previdenziali nel periodo dal 21 febbraio al 31 maggio 2020 incluso. Il provvedimento di sospensione riguarda tutti i contributi in scadenza: rateazioni, dilazioni, minimi, eccedenze ecc. Possibile su richiesta sospendere i pagamenti delle rate dei prestiti

Copertura sanitaria. L’ente ha una polizza collettiva per tutti i veterinari e nel caso del coronavirus si potrebbe verificare la possibilità di utilizzare la copertura prevista per una delle tipologie dei gravi eventi morbosi

EPAP

Pluricategoriale

Proroghe. Sospesi per agronomi, forestali, attuari, chimici, fisici e geologi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio
al 30 giugno 2020 . Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati a far data dal 1° luglio 2020 mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo

CIRCOLARE 5 2020

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19

Oggi si è tenuto Il CDM che ha stanziato le somme in aiuto alle famiglie e alle imprese per 25 miliardi di euro. Quanto alle misure, i ministri coinvolti sono rimasti per il momento sul generico. Tuttavia, queste sono le ipotesi previste, che non hanno, per ora, alcun valore attuativo:

  • norme speciali per gli stagionali e gli autonomi che prevedono la sospensione dei versamenti e dei contributi previdenziali e assistenziali in modo da tutelare tutti i settori;
  • una Cassa integrazione speciale che va a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal settore a cui appartengono; si prevede un allargamento degli ammortizzatori sociali, con la possibilità di utilizzo del fondo di integrazione salariale per le imprese da 5 a 15 dipendenti;
  • una moratoria generalizzata per mutui e tasse legata al reddito Isee, sotto i 30 mila euro fino a 18 mesi in caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro;
  • Sospensione delle rate di mutui e prestiti bancari prolungandone la durata con sostegno parziale di garanzie statali e la possibilità di aumentare la percentuale di garanzie.
  • Le imprese potranno beneficiare di aperture di credito non ancora utilizzate;
  • sconto sui contributi previdenziali.
  • È previsto anche un potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e un rafforzamento di Confidi, il fondo di sostegno per le aziende sul territorio;
  • si sta studiando la sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ma potrebbe entrare anche la sospensione delle rate delle “sanatorie”, la rottamazione-ter e il cosiddetto “saldo e stralcio;
  • un congedo parentale di 15 giorni ripartiti tra padre e madre in modo proporzionale e un voucher di almeno 600 euro, che salirebbero a mille nel caso di operatori sanitari e di ricercatori, per coprire le spese di baby sitter e aiuti familiari;
  • assunzione di 5.000 nuovi medici, tra disoccupati, specializzandi e pensionati. Si interviene inoltre per assumere 15 mila infermieri ed operatori sanitari.

Si sottolinea, ulteriormente, che queste misure non sono ancora in vigore, in quanto il Decreto sulle modalità di utilizzo delle agevolazioni è previsto per venerdì 13 marzo.

Saro nostro impegno tenervi aggiornati con una prossima circolare.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE GIA’ UTILIZZABILI

Vi comunichiamo che dal 09.03 u.s. ègià operativo l’Accordo tra ABI e Associazioni di impresa, con cui è stata estesa ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento alle PMI danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID-19. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione concerne i finanziamenti a medio lungo termine (mutui) e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing. Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Resta inteso che le banche possono applicare misure di maggior favore rispetto a quelle previste dall’Accordo.

Il modello di domanda lo potrete trovare sul sito https://www.abi.it/Pagine/default.aspx, oppure potrete richiederlo al nostro studio, inviando una mail a: info@futurofaber.it.

Infine, ancora coraggio e pazienza!