CIRCOLARE 9 2020

DECRETO LEGGE 22/2020 C.C. “DECRETO LIQUIDITA’”

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DISPOSIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Sono ammessi al Fondo con copertura al 100%, e senza procedura di valutazione da parte del medesimo, i nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni a favore di pmi e piccoli professionisti, per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario; il rimborso del capitale non decorre prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito.

Il Fondo può concedere garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro anche alle imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia del fondo stesso è pari al 90% dell’importo.

Infine, per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa dal Fondo al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario).

Attenzione:

  1. Ad oggi non c’è un modello per la presentazione delle domande, né si sa se i modelli saranno messi a disposizione dalle banche e/o dalle Camere di Commercio.
  2. Le pratiche di finanziamenti sopra i 25.000, avranno comunque, una valutazione creditizia;
  3. Nel caso di intervento dei Confidi, la garanzia va gestita autonomamente dall’impresa e poi portata in banca.

GARANZIA DA PARTE DI SACE S.P.A.

Altra possibilità di finanziamento è riservata alle seguenti condizioni:

  • la durata della garanzia non deve eccedere i 6 anni;
  • l’impresa non rientrava al 31 dicembre 2019 (precedentemente quindi al diffondersi dell’epidemia COVID19) tra le “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • un valore massimo per l’importo del prestito assistito da garanzia, pari al maggiore valore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa e il doppio dei costi annuali del personale.

Inoltre, sono individuati tre distinte percentuali di copertura del prestito da parte della garanzia, al 90%, all’80% e al 70% del finanziamento, calcolati sulla base del numero di dipendenti e di valore del fatturato, prevendendo specifiche condizioni per il rilascio della garanzia, quali:

  • limiti per i costi dei finanziamenti
  • impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria
  • la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese del personale.

Per favorire il ricorso alla garanzia di SACE S.p.A., è stata introdotta una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni (meno di 5000 dipendenti e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro) che prevede i seguenti passaggi: a) la richiesta da parte dell’impresa ad un soggetto finanziatore; b) il parere positivo dei soggetti finanziatori, che viene trasmesso a SACE S.p.A. per l’istruttoria e l’eventuale emissione del codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; c) il rilascio del finanziamento assistito da garanzia da parte dei soggetti finanziatori.

Attenzione:

  1. Ad oggi non c’è un modello per la presentazione delle domande, né si sa se i modelli saranno messi a disposizione dalle banche e/o dalle Camere di Commercio.
  2. Le pratiche di finanziamenti sopra i 25.000, avranno comunque, una valutazione creditizia;
  3. Nel caso di intervento dei Confidi, la garanzia va gestita autonomamente dall’impresa e poi portata in banca.

NUOVA PROROGA PER TASSE E CONTRIBUTI

Estensione al 30 maggio 2020 della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi da parte delle imprese, autonomi e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta; sospensione dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, che andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Attenzione: Non sono oggetto di sospensione i contributi a carico del dipendente trattenuti dall’azienda.

RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo 17 marzo – 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/1973 da parte del sostituto di imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

La data di entrata in vigore, collocata a metà del mese di agosto, è stata di fatto spostata di un anno. Nel contempo tutti gli operatori avranno avuto a disposizione un anno di tempo in più per procedere all’approfondimento degli aspetti più innovativi del Codice.

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO IMPOSTE DIRETTE

In linea generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. La disposizione stabilisce, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, entro il margine del 20 per cento.

SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E DPI

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

PIN INPS

E’ consentito all’Inps di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all’identificazione del richiedente, posticipando al termine dell’attuale stato emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LE SOCIETA’ DI CAPITALE

RIDUZIONE DEL CAPITALE

 La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di predita del capitale sociale tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell’emergenza COVID-19. La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima. Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all’art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ Viene superata momentaneamente la norma sulla postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci. I finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 non saranno soggetti a questa limitazione.