CIRCOLARE 10 2020

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL

C.D. “DECRETO RILANCIO” DEL 13.05.2020

AGEVOLAZIONE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

L’indennizzo ai professionisti

Ai professionisti iscritti alle casse di previdenza privatizzate l’indennità di 600 euro sarà erogata anche con riferimento ai mesi di aprile e maggio, dopo la prima tranche riguardante marzo. Contestualmente, però, viene mantenuta l’incompatibilità con la pensione (eccetto i trattamenti di invalidità) e viene introdotta quella relativa ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Di conseguenza dovrebbero avere via libera ad esempio i professionisti che svolgono attività di insegnamento saltuaria, mentre restano esclusi i percettori di una pensione di reversibilità di vecchiaia o anzianità. A maggio mille euro per i liberi professionisti titolari di partita Iva che hanno perso almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e ai Co.Co.Co che hanno cessato il rapporto di lavoro. I professionisti che non rientrano in tali parametri possono verificare il diritto a ricevere il contributo a fondo perduto introdotto dal decreto rilancio per i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva se l’attività non è cessata al 31 marzo e se il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019. Infine, autonomi e iscritti alla gestione separata Inps avranno 15 giorni, a partire dall’entrata in vigore del Dl rilancio, per chiedere l’indennità marzo se non l’hanno ancora fatto.

L’indennizzo alle partite Iva per aprile

Ad aprile i 600 euro vanno anche a co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. Ricordiamo che questi lavoratori dovevano avere la partita Iva attiva o una collaborazione in essere alla data del 23 febbraio. A maggio l’indennità sale a mille euro ma viene erogata solo a determinate condizioni:

● i collaboratori devono aver cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Dl rilancio e quindi chi è ancora attivo non la percepirà;

● i titolari di partita Iva, ancora attiva all’entrata in vigore del Dl rilancio, devono aver subito una contrazione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (questa indennità è incompatibile con il contributo a fondo perduto).

Dunque, a maggio ricevono il contributo i collaboratori non più attivi, mentre lo ottengono le partite Iva che ancora lavorano e non quelle che hanno chiuso. L’erogazione avverrà senza alcuna ulteriore istanza.

Aiuti a fondo perduto

Viene previsto un contributo a fondo perduto introdotto dal decreto rilancio per i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva se l’attività non è cessata al 31 marzo e se il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019. Il contributo, gestito dall’agenzia delle Entrate, varia dal 15 al 25% del fatturato perso in relazione ai ricavi o compensi dell’anno di imposta precedente, ma non può comunque essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per altri soggetti. L’indennizzo è proporzionale alle perdite di fatturato subite ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, del 20% per i fatturati fino a 400mila euro, del 15% per quelli fra 400mila e un milione e del 10% sopra il milione di euro. L’indennizzo avrà un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2mila euro per gli altri soggetti. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, anche da un intermediario, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni in oggetto sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente e gli interessi dovuti.

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Prevede per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione.  Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. Le mansioni riferibili ai predetti lavoratori possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali.

Trattamento ordinario di integrazione salariale

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario e in deroga di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.

Durc ancora validi 

Nel decreto trova posto anche il salvataggio dei Durc scaduti dal 31 gennaio al 16 maggio scorso. Con una modifica al decreto Cura Italia i Documenti di regolarità contributiva necessari alle imprese per partecipare alle gare di appalto sono validi fino al 15 giugno 2020.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Viene portato a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.  

Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato in quarantena

Il periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato trascorso in quarantena, fino al 31 luglio 2020, viene equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.  

Sicurezza dei lavoratori delle attività produttive e commerciale

Viene imposto ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19. Per quei datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro. Viene statuito poi che l’inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. E’ prevista la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, viene riconosciuto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.  Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione. La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.  

Credito d’imposta al 60% per le spese di sanificazione

La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore un credito d’imposta finalizzato a favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. Il credito d’imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro e spetta in relazione alle spese relative: a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) all’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; e) all’acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi. Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso.

Bonus affitti del 60% a tutti gli immobili delle imprese e professionisti

Un credito d’imposta del 60% dei canoni di affitto pagati dalle imprese con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ad aprile 2020 di almeno il 50%. Il bonus riguarda tutti i beni ad uso non abitativo e si estende anche agli affitti di azienda con una riduzione al 30% del bonus fiscale. Per gli alberghi il credito è riconosciuto indipendentemente dal la perdita di fatturato subita. Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico e Tosap bloccata fino a ottobre

La disposizione prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali. Esentati fino al 31 ottobre gli spazi aggiuntivi di occupazione di suolo pubblico necessari agli esercenti di pubblico servizio per rispettare il distanziamento sociale.

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

Credito d’imposta per i servizi digitali

Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale.

Bollette più leggere per le Pmi

La presente proposta ha lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’intervento normativo, prevede che l’Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica al fine di: a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione b)Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. Vale ricordare che la c.d. “quota fissa” delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia prelevata, e può comprendere, oltre alle tariffe di rete e agli oneri generali, anche componenti fisse a copertura dei costi di commercializzazione della vendita; tali ultime componenti non sono oggetto della disposizione.

Le tasse di marzo, aprile e maggio rinviate al 16 settembre 2020

Scatterà dal prossimo 16 settembre la ripresa dei versamenti delle ritenute, dell’Iva e dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio per le imprese che hanno subito cali di fatturato, rientrano tra le filiere maggiormente colpite. Si potrà pagare in unica soluzione o dilazionando il versamento in quattro rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre. Il decreto però, non si occupa del versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti per il 2019 e il primo acconto per il 2020, in relazione ai modelli redditi 2020, per l’anno 2019, la cui scadenza resta, al momento, in calendario il 30 giugno 2020, con possibile spostamento al 30 luglio 2020, con lo 0,40% in più. La norma prevede altresì la sospensione dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020 relativi alle rateazioni in corso delle somme chieste mediante avvisi bonari nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. È stata anche spostata in avanti la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (prima prevista fino al 31 maggio), derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

Proroga atti impositivi di riscossione e versamento

Il decreto rinvia al 2021 la notifica di tutti gli atti impositivi i cui termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020. Il decreto “Rilancio” prevede in particolare che l’agente della riscossione riprenderà a notificare le cartelle esattoriali a partire dal 1° settembre 2020. Per quanto riguarda gli atti di accertamento o avvisi bonari il Fisco potrà lavorarli entro il 31 dicembre 2020. Per la notifica se ne parlerà nel 2021 a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 dicembre del prossimo anno. Inoltre, i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate. Il versamento della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 potrà essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.  Infine, viene rimossa la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Stop ai pignoramenti delle somme da parte dell’Agente della riscossione

Nel periodo dall’8 marzo sino al 31 agosto viene sospesa (anche per le verifiche già ad oggi effettuate ma ancora senza conseguenze sul debitore) l’applicazione dell’articolo che impone alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente a una o più cartelle di pagamento, con conseguente intervento dell’agente della riscossione. Non viene sospesa, invece, la norma che vieta la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti scaduti, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro prevedendo una sanzione del 50 per cento.

Stop alla rata Irap per tutti fino a 250 milioni di fatturato

La cancellazione della rata di giugno dell’Irap (saldo e acconto) riguarderà tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Viene prorogata fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste. La norma introduce un differimento anche dei termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi.

AGEVOLAZIONI PER LAVORATORI E FAMIGLIE

Specifici congedi per i dipendenti

Vengono previsti specifici congedi per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.. E’ aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro). La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. 

Colf e badanti, ad aprile e maggio indennità mensile di 500 euro

Ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro, alla data del 23 febbraio 2020, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile di 500 euro, per ciascun mese. Come condizioni d’accesso, i lavoratori domestici non devono convivere con il datore di lavoro, né aver beneficiato di altre indennità introdotte dal Dl Cura Italia.

Ecobonus e sismabonus al 110% con sconto in fattura

Superbonus del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica per rilanciare l’attività edilizia. La norma provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo. La medesima aliquota di detrazione spetta a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ciò sempreché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. Le disposizioni in oggetto si applicano alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ai condomini e a interventi effettuati su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.  

Bonus vacanze fino a 500 euro a famiglia da spendere in Italia

Si riconosce in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed &breakfast, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona. La norma prevede che: 1) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; 2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; 3) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.  Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’ imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Reddito d’emergenza

Viene introdotto il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 (“Rem”), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.  Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.

Taglio agli abbonamenti Tpl e bonus per l’acquisto di biciclette

Incentivi alla mobilità alternativa con i bonus per l’acquisto di biciclette anche a pedalata assistita o monopattini. Previste inoltre riduzioni tariffarie per gli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, per il trasporto pubblico locale a decorrere dal termine delle misure di contenimento.

Rivalutazioni

Il valore dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate viene rideterminato per i beni posseduti al 1° luglio 2020, pagando un’imposta sostitutiva sul maggior valore che viene attribuito con una perizia

Possibilità di trasferire sei tipi di crediti d’imposta, anche alle banche e agli intermediari finanziari, fino al 31 dicembre 2021

Si prevede, in pratica, che i beneficiari di questi crediti d’imposta – anziché utilizzarli direttamente – potranno cederli ad altri. Anche solo in parte e anche a banche e intermediari finanziari. La cessione potrà avvenire dall’entrata in vigore del decreto Rilancio al 31 dicembre 2021. La norma è «sperimentale» e prevede una circolazione dei  seguenti crediti:
● il tax credit per i negozi locati, previsto dal decreto “cura Italia” (articolo 65 del Dl 18/2020) per il mese di marzo;
● il tax credit per la locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dallo stesso decreto Rilancio;
● il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, sempre previsto dal Dl Rilancio;
● il credito d’imposta per l’adeguamento degli abmbienti di lavoro, ancora nel Dl Rilancio;
● il credito d’imposta per i servizi turistico-ricettivi, sempre nello stesso decreto;
● il superbonus del 110% per i lavori di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.