CIRCOLARE 2 2021

LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

 

Incentivo per l’occupazione giovanile

commi 10-15

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani di età inferiore ai 36 anni, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della loro vita lavorativa, è previsto l’esonero dei contributi previdenziali a carico del datori di lavoro privati nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

In particolare, si prevede:

  • L’esonero contributivo pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time;
  • il riconoscimento dell’esonero, come nella norma vigente a regime, per un periodo massimo di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • l’aumento del limite di età anagrafica, ai fini in oggetto, del lavoratore assunto, il quale non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE  2021-2022
Requisiti Sgravio Durata Sgravio Regioni interessate Esclusioni
s Età inferiore a 36 anni

s Primo rapporto di lavoro a tempo ind.

100% 36 mesi tutte s  Lavoro domestico

s  Posizioni dirigenziali

48 mesi Regioni meno sviluppate

 

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

commi 16-19

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:

  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;
  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale.

 

Fondo decontribuzione lavoratori autonomi e della sanità

commi 20-22

Viene previsto l’esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) per:

  • I lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento.

 

Iva 10% piatti pronti

comma 40

IVA al 10% per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

 

Proroga 2021 detrazioni di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili

comma 58 num. 1) e 60

Proroga per l’anno 2021 della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Per tutto il 2021 viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di:

  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Prevista la proroga al 31.12.2021 della detrazione del 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Sempre fino al 31.12.2021 proroga anche del c.d. “bonus mobili”, aumentando da 10.000 a 16.000 euro la spesa massima su cui calcolare la detrazione IRPEF del 50%.

Tale detrazione potrà essere fruita da parte dei soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

 

Proroga 2021 bonus facciate

comma 58 num. 2)

Proroga per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, ossia la detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate).

 

Bonus idrico

commi 61-65

Viene riconosciuto alle persone fisiche residenti in Italia un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione:

  • di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto
  • e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua,

su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

 

Superbonus, ecobonus e sismabonus

commi 66-75

Proroga della detrazione del 110% (cd Superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022.

Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo

Rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

Sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Viene prorogata al 2022 l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali al 2022.

La Legge prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • 000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Proroga 2021 bonus verde

comma 76

Proroga per tutto il 2021 dell’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, c.d. “bonus verde, consistente nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e, pertanto, entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

 

Contributo per l’acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica

commi 77-79

Contributo pari al 40% del prezzo sostenuto per l’acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW, di categoria M1, da effettuarsi entro il 31.12.2021, con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell’IVA, a favore:

  • delle persone fisiche;
  • con ISEE inferiore a 30 mila euro.

 

Rivalutazione dei beni di impresa anche per i beni immateriali privi di tutela giuridica

comma 83

Introdotta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

 

Nuova Sabatini, finanziamento in un’unica soluzione

commi 95-96

Viene previsto che il contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” (“Nuova Sabatini”), venga erogato in un’unica soluzione (ora previsto solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).

 

Credito d’imposta cuochi professionisti

commi 117-123

Previsto un credito d’imposta per i cuochi professionisti, per un importo fino al 40% delle spese:

  • per l’acquisto di beni strumentali durevoli
  • e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività,

sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

L’agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro.

 

Decontribuzione Sud per Covid-19

commi 161-169

Per contenere gli effetti straordinari determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree con grave disagio socioeconomico, l’esonero del 30% dei contributi previdenziali per tutti i dipendenti in forza nelle aziende del Sud, introdotto dal Decreto Agosto, resta confermato fino al 31 dicembre 2025, con la riduzione progressiva negli anni successivi fino al 2029:

  • in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Sono destinatarie in particolare le aziende con sede di lavoro situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi.

 

Resto al Sud: ampliata la platea dei beneficiari

comma 170

Ampliata la platea dei beneficiari della misura agevolativa denominata “Resto al Sud”, per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori, tra i 18 ed i 45 anni, nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando da 45 a 55 anni la loro età massima.

 

Proroga 2022 credito d’imposta Mezzogiorno

commi 171-172

Proroga al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

 

Agevolazioni per le imprese che avviano una nuova attività nelle ZES

commi 173-176

A favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), si prevede la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50%, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

 

Proroga credito d’imposta potenziato per ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

commi 185-187

Proroga per il 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato.

 

Modifiche al Fondo garanzia PMI

commi 216-218

I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, possano avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata di 15 anni (in luogo dei 10 anni attualmente previsti).

Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

 

Compensazioni multilaterali di crediti e debiti da fatture elettroniche

commi 227-229

Si prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche.

Sono esclusi dall’ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

 

Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese

commi 248-254

Prorogate dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

 

Ulteriori misure a sostegno delle imprese in tema di perdite di capitale sociale

comma 266

La norma disapplica gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Si prevede che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo.

Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

 

Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese 

commi 270-273

 

Previsti finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Infine, ai sensi del comma 273, le predette società cooperative sono tenute a rispettare la condizione di prevalenza che qualifica la cooperativa come “a mutualità prevalente”, a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

 

Allungamento restituzione mutui agevolati

comma 274

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili.

 

Trattamenti di cassa integrazione e assegno ordinario per emergenza COVID

commi 299-305 e 312-314

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi ri-conducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda del trattamento di integrazione salariale in deroga):

  • per una durata massima di 12 settimane
  • per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge: 1° gennaio 2021.

Le dodici settimane devono essere collocate:

  • tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria,
  • e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

 

Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali

commi 306-308

Si riconferma per i datori di lavoro privati che non richiedono ulteriori settimane di ammortizzatori sociali, e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:

  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL:
    • per un massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, e
    • nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020,

riparametrato e applicato su base mensile.

  • la possibilità per i datori di lavoro privati di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche solo per un certo numero di dipendenti.

 

Disposizioni in materia di licenziamento

commi 309-311

Fino al 31 marzo 2021:

  • resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
  • restano altresì sospese le procedure in corso.

Le sospensioni e le preclusioni sopracitate non si applicano nelle ipotesi di:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (tranne che per trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile) o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale sindacale
  • risoluzione consensuale con incentivo aziendale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione NASPI.

 

Detrazione spese veterinarie

comma 333

Viene aumentato l’importo massimo detraibile dall’IRPEF nella misura del 19% per spese veterinarie, che passa da 500 a 550 euro annui.

 

Assegno di natalità – Bonus bebè

comma 362

Prorogato anche per il 2021 l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità oggi vigenti. L’assegno sarà quindi assicurato per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, fino al compimento del primo anno di età, con i seguenti importi:

  1. 920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell’ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
  2. 440 euro (120 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
  3. 960 euro (80 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo degli assegni è aumentato del 20 per cento.

 

Congedo di paternità

commi 363-364

Il congedo obbligatorio di paternità viene ampliato per il 2021 portando la durata da sette a dieci giorni.

 

Sostegno alle madri con figli disabili

commi 365-366

Viene autorizzato il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che facciano parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a proprio carico.

Il requisito richiesto per il riconoscimento del contributo è una disabilità del figlio riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

 

Contributo locatore per riduzione canone di locazione

commi 381 – 384

La Legge istituisce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo (che costituisca abitazione principale del locatario), ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone di locazione.

Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

 

Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

commi 386-401

Viene istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano attività diverse dall’esercizio di imprese commerciali, per sei mensilità e di importo pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

I requisiti richiesti ai beneficiari sono i seguenti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei tre anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  • reddito dichiarato non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato con l’indice Istat
  • in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • con partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.

 

Card cultura diciottenni

commi 576 e 611

Rifinanziata per l’anno 2021, la Card cultura per i diciottenni (cd. 18app), utilizzabile per l’acquisto di determinati prodotti culturali. Come gli altri anni, le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

 

Modifiche al regime fiscale delle locazioni brevi

commi 595 – 597

La Legge prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d’imposta relativo al 2021, sia riconosciuto solo nel caso in cui vengano destinati alla locazione breve non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

 

Credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo anche per agenzie di viaggio e tour operator

comma 602

La Legge estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

 

Bonus TV 4.0

commi 614-615

Il contributo previsto per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva viene esteso anche e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete, al fine di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti.

 

Proroga incentivo acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2

commi 651- 659

La Legge modifica per il 2021 la disciplina dell’imposta sui veicoli inquinanti, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l’acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2.

 

Credito d’imposta beni strumentali nuovi

commi 1051 – 1063 e 1065

La Legge estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, apportandovi alcune modifiche. Viene previsto in particolare che possano fruire del credito d’imposta le imprese che:

  • a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022
  • oppure entro il 30.06.2023

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

Il credito d’imposta:

  • spetta alle imprese residenti in Italia;
  • non spetta alle imprese:
  • in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
  • destinatarie di sanzioni interdittive.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Vi sono tuttavia una serie di esclusioni dal beneficio come ad esempio i veicoli, i fabbricati e i beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo; fanno eccezione gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, per i quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

 

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0

commi 1064, 1066-1067

La legge proroga fino all’anno 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Proroga al 2022 anche del credito d’imposta formazione 4.0.

 

Lotteria degli scontrini e Cashback

commi 1095-1097

Vengono introdotte modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

In materia di misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) viene chiarito che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

 

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

commi 1122-1123

Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento.

 

ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
ALIQUOTA AMBITO DI APPLICAZIONE
11% Partecipazioni qualificate
11% Partecipazioni non qualificate
11% Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola