CIRCOLARE 2 2023

Gentili clienti,

in questi ultimi giorni abbiamo sentito montare in molti di voi “l’ansia da condono”, il bisogno impellente di cogliere le opportunità offerte dalla nuova Legge di bilancio 2023.

In attesa di avere anche noi maggiori dettagli dalle prossime circolari dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, riteniamo di farvi cosa gradita dandovi una Sintesi della norma e Cosa fare in pratica per accedere alle agevolazioni in essa contenuta. Di seguito, pertanto, vi offriamo un quadro delle norme che saranno maggiormente gettonate, riservandoci di farvi avere, nei prossimi giorni, un eguale lavoro su quelle più complesse riferibili ai condoni sulle liti potenziali e/o pendenti contro l’Agenzia delle Entrate.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e per offrire il nostro contributo alla definizione delle vostre pendenze tributarie. In tal caso, potrete scrivere agli indirizzi mail: segreteria@futurofaber.it e info@futurofaber.it, manifestando la necessità di essere contattati.

 Grazie.

 

  1. STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

Sintesi della norma:

Viene disposto che sono automaticamente annullati i debiti tributari fino a euro 1.000, importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.

Viene stabilito che anche per i carichi fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione sempre dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015:

-da enti diversi dalle amministrazioni statali,

-dalle agenzie fiscali e

-dagli enti pubblici previdenziali,

l’annullamento automatico di cui sopra opera con riferimento alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera, invece, per quanto dovuto a titolo di capitale e a quanto maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, importi, questi, che restano integralmente dovuti.

Una specifica norma riguarda l’annullamento automatico delle altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, per le quali l’annullamento opera solo per gli interessi, comunque denominati, e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, le quali restano integralmente dovute.

Gli enti diversi:

-dalle amministrazioni statali,

-dalle agenzie fiscali e

-dagli enti pubblici previdenziali possono non applicare le disposizioni speciali relative all’annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative, con apposito provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023 di cui deve essere data notizia tramite pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Viene previsto che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio qui in commento e fino alla data del 31 marzo 2023 deve essere comunque sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti di cui sopra e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.

Cosa fare in pratica:

Non bisogna fare nulla, la cancellazione opera in automatico senza alcuna istanza.

 

  1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sintesi della norma:

Viene consentito l’estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere:

-le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni,

-gli interessi di mora,

-le sanzioni e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio.

Le somme da versare sono quelle dovute a titolo di capitale, tenendo conto degli importi già versati a tale titolo, e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, tenendo conto degli importi già versati a tale titolo, ed il pagamento è effettuato

in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero

-nel numero massimo di diciotto rate, con interessi del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2023, di cui

la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e

le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Dal 21 gennaio 2023 l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, in un’area riservata del proprio sito, i dati necessari per individuare i carichi definibili e il debitore manifesta all’agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata in commento rendendo apposita dichiarazione, in via telematica, entro il 30 aprile 2023 (entro tale data la domanda può essere integrata), attraverso la quale

-sceglie il numero di rate per effettuare il pagamento,

-indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella domanda e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; copia della domanda va presentata anche al giudice che, una volta perfezionata la definizione, estingue il giudizio.

Le somme, relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anteriormente alla domanda restano definitivamente acquisite.

Con la presentazione della domanda di cui sopra, con riferimento ai carichi definibili è consentito il rilascio del DURC, fermi restando gli altri requisiti di regolarità.

Entro il 30 giugno 2023 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, nell’area riservata del proprio sito, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e l’importo delle singole rate, con la scadenza. Il pagamento può avvenire:

-tramite domiciliazione sul conto corrente indicato,

-tramite moduli precompilati,

-presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

La definizione agevolata opera anche con riferimento alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. In questo caso l’agevolazione consente di abbattere gli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute, e, per le violazioni del codice della strada, anche le somme maturate dall’agente della riscossione a titolo di aggio.

Con la definizione agevolata in commento possono essere estinti anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate e, in particolare, i debiti che riguardano carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, anche se per essi si è determinata l’inefficacia della definizione purché, però, siano stati oggetto di dichiarazioni rese nei termini prescritti dalla legge.

Cosa fare in pratica:

Dopo il 21 gennaio, bisogna collegarsi tramite SPID sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione e verificare nella propria area personale quali cartelle sono definibili. Quindi procedere alla compilazione dell’istanza da inviare telematicamente entro il 30 aprile 2023.

 

  1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI (AVVISI BONARI)

Sintesi della norma:

Viene stabilito che le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (così detti avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso

-al 31 dicembre 2019,

-al 31 dicembre 2020,

-al 31 dicembre 2021,

e per le quali il termine di pagamento previsto entro trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione, non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge qui in commento o per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Le sanzioni sono dovute, invece, nella misura del 3 per cento, in luogo del 30 per cento ridotto ad un terzo, senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento delle somme deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, con pagamento rateale in corso alla data di entrata in vigore della legge in commento, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive mentre le sanzioni sono dovute nella misura del 3 per cento, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. In questo caso il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti e in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti trovando applicazione le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Cosa fare in pratica:

Fare un riepilogo di tutti gli avvisi bonari la cui prima rata non è scaduta alla data del 2 gennaio 2023 e di quelli che sono stati già rateizzati e sono attualmente in corso di pagamento. Quindi, ricalcolare le sanzioni al 3%, anziché al 10% e procedere al versamento con la nuova misura ridotta delle sanzioni, in unica soluzione, ovvero mantenendo il piano di rateizzazione in atto.

 

  1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DI VIOLAZIONI RIFERITE A TRIBUTI AMMINISTRATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Sintesi della norma:

Viene disposto che con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, tra cui IRPEF, addizionali regionale e comunale all’IRPEF, IRES, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, imposta sulle successioni, ecc, che riguardano dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento, oltre che dell’imposta e degli interessi dovuti, di un diciottesimo del minimo editale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione, con versamento entro il 31 marzo 2023 ovvero in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023 e con le successive, maggiorate degli interessi del 2 per cento annuo, da versare, rispettivamente, entro

-il 30 giugno 2023,

-il 30 settembre 2023,

-il 20 dicembre 2023 e

-il 31 marzo di ciascun anno.

La regolarizzazione è consentita sempre che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano già stata contestate.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o con il versamento della prima rata e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

La regolarizzazione in commento non può essere utilizzata per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Cosa fare in pratica:

Verificare quali F.24 non sono stati pagati alle scadenze e per i quali non è ancora arrivato avviso bonario, di liquidazione, ecc… Se si vuole godere dell’agevolazione in commento, provvedere al calcolo del ravvedimento con applicazione della sanzione nella misura dell’1,67%.