CIRCOLARE 2 2022

La segnalazione da parte dei soggetti pubblici

Il comma 1 dell’articolo 30-sexies del Dl 152/21, istitutivo della composizione negoziata sulle crisi d’impresa, prevede che, da parte degli Enti pubblici preposti (INPS, Agenzia Entrate e Agenzia Riscossione), venga segnalato all’impresa debitrice e all’organo di controllo della stessa una situazione di squilibrio finanziario determinata dal mancato versamento di imposte e contributi. In particolare, la segnalazione all’azienda avviene:

  • da parte dell’Inps, per il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno prima nonché alla soglia di 15mila euro, e, per quelle prive dei predetti lavoratori, alla soglia di 5mila euro;

 

  • da parte dell’agenzia delle Entrate, per l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5mila euro;

 

 

  • da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100mila euro, per le società di persone a 200mila euro e, per le altre società, a 500mila euro.

 

Le segnalazioni, ex comma 2 dell’articolo 30-sexies, sono inviate:

  • dalle Entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche relative all’Iva, previste dall’articolo 21-bis del Dl 78/10, costituito in via generale dall’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre
  • dall’Inps e dall’agente della Riscossione, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie;
  • da Agenzia Riscossione al verificarsi del superamento delle soglie citate.

Con la segnalazione l’Ente invita l’imprenditore a chiedere la composizione negoziata della crisi introdotta dal Dl 118/21, se ne ricorrono i presupposti. Ma poiché il presupposto oggettivo di tale istituto è costituito da una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che rende probabile l’insolvenza, cioè da una situazione che si manifesta attraverso l’insufficienza dei flussi di cassa prospettici a far regolarmente fronte ai debiti da pagare, ne discende che, se l’impresa ha omesso di versare le imposte e i contributi per importi superiori alle suddette soglie, è abbastanza probabile che detta situazione di squilibrio, e quindi i presupposti di accesso alla composizione negoziata.

Il mancato accesso alla procedura della composizione, ove verificata la situazione di squilibrio finanziario, comporta per l’imprenditore una colpa grave, che determina la responsabilità personale dell’Amministratore