CIRCOLARE 1 2024

Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2024

Legge del 30 dicembre 2023 n. 213

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30.12.2023

suppl. ordinario n. 40

Parte Fiscale

 

Mutui per la prima casa

Comma 7-13

Viene differito al 31.12.2024 il regime speciale[1] ai sensi del quale la misura massima della garanzia[2] per la prima casa viene elevata, per le categorie prioritarie[3], dal 50 fino all’80% della quota capitale:

  • qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, e
  • per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (LTV[4]).

È stato poi previsto che per l’anno 2024, al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono inclusi tra le citate categorie aventi priorità per l’accesso al credito i nuclei familiari con i requisiti riassunti nella successiva tabella e per le rispettive garanzia:

a) ¨     3 figli di età inferiore a 21 anni, e

¨     ISEE non superiore a 40.000 euro annui

Garanzia massima:

80% della quota capitale

b) ¨     4 figli di età inferiore a 21 anni, e

¨     ISEE non superiore a 45.000 euro annui

Garanzia massima:

85% della quota capitale

c) ¨     5 o più figli di età inferiore a 21 anni, e

¨     ISEE  non superiore a 50.000 euro annui

Garanzia massima:

90% della quota capitale

 

 

Esclusione da tassazione fringe benefits

Comma 16-17

Viene confermata per il 2024 la disciplina dei fringe benefits per i lavoratori dipendenti, che vede innalzato il limite[5] relativo al complessivo valore dei beni ceduti e dei servizi prestati da parte dei datori di lavoro (diversi dalla remunerazione) che non viene incluso nell’imponibile.

Per il 2024 l’elevamento del limite di esenzione (per ciascun periodo d’imposta) è pari:

 

 

1)

a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico[6], anche qualora:

¨        il figlio sia a carico ripartito con l’altro genitore, nonché

¨        il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico, in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale per i figli a carico

2) a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti

Si ricorda che, nel limite delle somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro, rientrano anche:

  • gli emolumenti per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e del gas naturale);
  • le spese per il contratto di locazione della prima casa, oppure per gli interessi sul mutuo relativo alla prima

 

 

Innalzamento dell’aliquota Iva per prodotti per l’igiene femminile, e alcuni prodotti per la prima infanzia

Comma 45

Viene riportata al 10%[7] l’aliquota IVA relativa a:

  • prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
  • prodotti per la prima infanzia quali
  • latte, e
  • preparazioni alimentari per lattanti;
  • pannolini per bambini.

È stata ripristinata inoltre l’aliquota ordinaria (22%) per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli[8].

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Comma 52-53

Come ogni anno ,viene riproposta la disciplina sulla rideterminazione dei valori di acquisto[9]:

delle partecipazioni negoziate e non negoziate sui mercati regolamentati – o nei sistemi multilaterali di negoziazione
dei terreni edificabili e con destinazione agricola

posseduti al 01.01.2024 da:

  • persone fisiche;
  • società semplici;
  • associazioni professionali;
  • enti non commerciali.

Tale affrancamento avviene tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 16% – stesso importo per la precedente rivalutazione dei beni detenuti al 01.01.2023[10].

 

Modifiche alla disciplina fiscale delle locazioni brevi

Comma 63

La disciplina della cedolare secca è interessata dalle seguenti modifiche:

  • viene aumentata dal 21 al 26% l’aliquota applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche,
  • in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta.

Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici si prevede che, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, venga operata la ritenuta a titolo di acconto.

Vengono inoltre modificate le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra:

soggetti residenti fuori dall’Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro
soggetti residenti nell’Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia

 

Plusvalenze su immobili oggetto di interventi “Superbonus”

Comma 64-67

Tra i redditi diversi del Tuir[11] viene aggiunta la casistica delle plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, relative agli immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui al c.d. “Superbonus[12].

In particolare la fattispecie riguarda gli immobili che abbiano visto l’effettuazione di interventi conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione. Vengono però esclusi da tale regola gli immobili:

  • acquisiti per successione;
  • adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari
  • per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione, o
  • qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Tali plusvalenze sono determinate dalla differenza tra:

il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta
il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo

In presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto  o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

 

Adeguamento rimanenze iniziali soggetti OIC

Comma 78-85

Agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali (quindi ai c.d. OIC adopter) viene data la possibilità di adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.09.2023.

 

Ritenute su bonifici “parlanti” e su provvigioni varie

Comma 88-90

A decorrere dal 01.03.2024 viene elevata la ritenuta d’acconto dovuta dai beneficiari all’atto dei pagamenti relativi ai bonifici disposti:

  • per beneficiare di oneri deducibili, o
  • per i quali spetta la detrazione d’imposta[13].

Si estende poi, a decorrere dal 01.04.2024, la ritenuta d’imposta a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di:

commissione
agenzia
mediazione
rappresentanza di commercio
procacciamento di affari

anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese:

  • direttamente alle imprese di assicurazione, e
  • ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

 

Restrizione alle compensazioni in materia fiscale

Comma 94-98

Vengono introdotte diverse restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite, per le fattispecie che si verificano a partire dal 01.07.2024.

In primo luogo viene stabilito l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) – secondo modalità tecniche che verranno definite con successivo provvedimento – anche nel caso vengano utilizzati in compensazione c.d. orizzontale tramite delega di pagamento[14], i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’INPS e dell’INAIL[15].

Secondariamente si prevede che per i contribuenti che abbiano:

iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione

per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali:

  • i termini di pagamento siano scaduti, e
  • siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione,

è esclusa la facoltà di avvalersi della suddetta compensazione.

La legge di bilancio 2024 interviene inoltre per quelle compensazioni parziali, abbastanza residuali[16], in cui era ancora permesso predisporre il pagamento tramite home banking e per le quali è stato ora previsto l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Altre modifiche sono quelle per cui:

1) la compensazione dei crediti di qualsiasi importo, maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:

♦      dai datori di lavoro non agricoli a partire

ü  dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge, o

ü  dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione stessa, se tardiva;

♦      dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

♦      dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani dei commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps[17] a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata

2) la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito – certo, liquido ed esigibile – sia registrato negli archivi di tale Istituto.

Inoltre, viene stabilito che la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa:

  • non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche
  • per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie.

Si rinvia comunque a dei provvedimenti, adottati d’intesa dai direttori dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e dell’INAIL, la definizione della decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui trattasi, così come delle relative modalità di attuazione.

 

Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

Comma 99

Gli effetti preclusivi previsti per i soggetti destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA – obbligo di presentazione della fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate – vengono estesi[18] anche alle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività.

 

Violazioni in tema di obblighi di comunicazione per le variazioni anagrafiche

Comma 242

Si interviene sugli obblighi di comunicazione in caso di variazioni anagrafiche:

  • da un lato elevando la sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza previsto dalla legge in proposito nonché in caso di trasferimento della residenza (all’estero o dall’estero);
  • dall’altro, riducendo la sanzione nel caso di comunicazioni tardive da parte del soggetto interessato.

Viene infatti previsto che, per l’inadempimento degli obblighi generali anagrafici[19], la sanzione amministrativa “piena” è pari ad una somma ricompresa tra 100 e 500 euro (anziché tra 25,82 e 129,11 euro come avveniva in precedenza). Al contempo si dispone[20] una riduzione della sanzione a 10 euro (a 1/10 del minimo), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a 90 giorni.

Quanto visto per il ritardo vale però a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Per la comunicazione della residenza in caso di trasferimento dall’estero[21] – per le quali la sanzione amministrativa pecuniaria era fissata ad un importo tra 51,65 e 258,23 euro[22] – viene previsto un aumento della penalità.

Parte Lavoro
 

Misure per la flessibilità in uscita: APE sociale 

Commi 136-137

Viene prorogata anche per il 2024 la disciplina sperimentale  dell’APE sociale[23] (anticipo pensionistico con indennità-ponte fino all’età per la pensione, per soggetti in condizioni di svantaggio).

Inoltre si modifica  il requisito dell’età anagrafica per l’accesso, che passa  da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.

ISCRO

Comma 142-155

Entra  a regime l’istituto dell’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotto in via sperimentale[24] per  i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Riepiloghiamo nella tabella seguente:

ISCRO lavoratori autonomi

SPERIMENTALE 2021-2023

ISCRO lavoratori autonomi

 A REGIME DAL 2024

Con diminuzione del reddito medio del 50% Con diminuzione del reddito medio del 70%
Reddito non superiore a 8.150 euro Reddito non superiore a 12mila euro
Fiscalmente esente Fiscalmente imponibile
Importo da 250 a 800 euro  per 6 mensilità Importo da 250 a 800 euro  per 6 mensilità

La domanda andrà presentata all’INPS entro il 31  ottobre di ogni anno con autocertificazione dei requisiti.

Per la copertura degli oneri dal 2024 è prevista una contribuzione addizionale  alla gestione Separata INPS per i soggetti aventi diritto,  pari allo 0,35%, dei  redditi da lavoro autonomo. 

Resta  confermato l’obbligo di  partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, da definire con  prossimo decreto del Ministro del lavoro.

Incremento bonus per asili nido e per forme di supporto domiciliare

Commi 177-188

Viene stabilito un incremento del cosiddetto Bonus asili nido[25],  unicamente per i nuclei familiari con i seguenti requisiti:

  • con un figlio (o più figli), nato dopo il 01.01.2024,
  • a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e
  • che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro.

Gli importi per il 2024 sono i seguenti:

Bonus nido/baby-sitter

IMPORTI IN VIGORE

Bonus nido/baby sitter

AUMENTI 2024 PER LE FAMIGLIE CON I REQUISITI (2 FIGLI SOTTO I 10 ANNI)

3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro; + 600 euro
2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro; + 1100 euro annui
1.500 euro annui per i casi in cui l’ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all’ISEE.

 

[1] Art. 64, comma 3, primo periodo del D.L. 73/2021.

[2] Rilasciata dall’apposito fondo.

[3] Ossia, ex art. 1,comma 48, lettera c), della Legge 147/2013 (salve successive modifiche che si vedranno), le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni.

[4] Loan to Value.

[5] Generalmente pari a 258,23 euro (ex art. 51, comma 3 del Tuir).

[6] Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all’art. 12, comma 2 del Tuir, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

[7] In luogo di quella precedentemente ridotta al 5%.

[8] Che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5%.

[9] Di cui ai commi da 5 a 7 dell’art. 5 della Legge 488/2001, in base alla quale si può assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie – anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale – degli asset in esame.

[10] Ex art. 1, commi 107-109 della Legge 197/2022.

[11] Di cui all’art. 67.

[12] Art. 121 e ss. del D.L. 34/2020.

[13] L’art. 25 del D.L. 78/2010, rubricato “Contrasto di interessi” stabilisce che le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8%, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Si ricorda che le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate, sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30.06.2010, secondo cui la ritenuta è dovuta per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 1, della Legge 449/1997 e successive modificazioni e per le spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della Legge 296/2006 e successive modificazioni; tuttavia, considerata la portata generale della norma, la ritenuta si applica a tutte le tipologie di detrazione per interventi relativi o connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare (ad esempio bonus mobili, Superbonus eccetera) la cui istituzione è successiva al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sopra indicato.

[14] ex art. 17 del D.Lgs 241/1997.

[15] il testo vigente dell’art. 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006 prevede tale obbligo soltanto per i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

[16] diverse dai seguenti casi:

  • relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
  • maturati in qualità di sostituto d’imposta (770);
  • per le imposte sostitutive;
  • relativi ad IRAP;
  • da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • IVA;

 

[17] Di cui all’art. 2, comma 26 della Legge 335/1995.

[18] Aggiunge il comma 15-bis.3 (dopo il comma 15.bis.2) all’art. 35 del D.P.R. 633/1972, recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

[19] sanciti dalla Legge 1228/1954, recante l’“Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale”.

[20] novellando l’art. 11 della stessa legge.

[21] stabilita invece dall’art. 6 della Legge 470/1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”).

[22] sempre in base a quanto previsto dall’art. 11 della Legge 1228/1954.

[23] Art. 1 commi da 179° 186 legge 232/2016 e successive modificazioni.

[24] Per il triennio 2021-2023 dall’art. 1, comma 386 della Legge 178/2020.

[25] Introdotto dall’art 1 comma 355 legge 232/2016.