CIRCOLARE 2 2022

La segnalazione da parte dei soggetti pubblici

Il comma 1 dell’articolo 30-sexies del Dl 152/21, istitutivo della composizione negoziata sulle crisi d’impresa, prevede che, da parte degli Enti pubblici preposti (INPS, Agenzia Entrate e Agenzia Riscossione), venga segnalato all’impresa debitrice e all’organo di controllo della stessa una situazione di squilibrio finanziario determinata dal mancato versamento di imposte e contributi. In particolare, la segnalazione all’azienda avviene:

  • da parte dell’Inps, per il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno prima nonché alla soglia di 15mila euro, e, per quelle prive dei predetti lavoratori, alla soglia di 5mila euro;

 

  • da parte dell’agenzia delle Entrate, per l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5mila euro;

 

 

  • da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100mila euro, per le società di persone a 200mila euro e, per le altre società, a 500mila euro.

 

Le segnalazioni, ex comma 2 dell’articolo 30-sexies, sono inviate:

  • dalle Entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche relative all’Iva, previste dall’articolo 21-bis del Dl 78/10, costituito in via generale dall’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre
  • dall’Inps e dall’agente della Riscossione, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento delle soglie;
  • da Agenzia Riscossione al verificarsi del superamento delle soglie citate.

Con la segnalazione l’Ente invita l’imprenditore a chiedere la composizione negoziata della crisi introdotta dal Dl 118/21, se ne ricorrono i presupposti. Ma poiché il presupposto oggettivo di tale istituto è costituito da una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che rende probabile l’insolvenza, cioè da una situazione che si manifesta attraverso l’insufficienza dei flussi di cassa prospettici a far regolarmente fronte ai debiti da pagare, ne discende che, se l’impresa ha omesso di versare le imposte e i contributi per importi superiori alle suddette soglie, è abbastanza probabile che detta situazione di squilibrio, e quindi i presupposti di accesso alla composizione negoziata.

Il mancato accesso alla procedura della composizione, ove verificata la situazione di squilibrio finanziario, comporta per l’imprenditore una colpa grave, che determina la responsabilità personale dell’Amministratore

CIRCOLARE 1 2022

Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2022

 

Riforma dell’IRPEF

Comma 2

Il comma 2 affronta la cd. Riforma dell’IRPEF modificando la tassazione delle persone fisiche sia dal punto di vista di scaglioni di reddito e aliquote, sia delle relative detrazioni per lavoratori dipendenti, autonomi e per i pensionati apportando numerose modifiche.

In particolare, nel testo unico delle imposte sui red­diti[1] l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito

 

SCAGLIONI DI REDDITO LEGGE DI BILANCIO 2022 DISCIPLINA PREVIGENTE
fino a 15.000 euro 23 % 23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 25 % 27%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35 % 38% oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro
oltre 50.000 euro 43 % * oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro:41%

*oltre 75.000 euro, 43 %

 

Esclusione IRAP persone fisiche

Comma 8

A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il 2022, l’IRAP l’imposta regionale sulle attività produttive[2] non è dovuta dalle persone fisiche

  • esercenti attività commerciali
  • ed esercenti arti e professioni[3].

 

Aliquota IVA 10% per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili

Comma 13

Questo comma si occupa della cd. Tampon tax, cioè l’aliquota IVA per i prodotti per l’igiene femminile. In particolare,[4] vengono ricompresi tra i beni che usufruiscono dell’IVA ridotta al 10% (passando dalla precedente aliquota ordinaria del 22%) i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile. Si ricorda che in questo modo sono presenti due differenti aliquote:

Prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili e le coppette mestruali Aliquota IVA del 5 %
Prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile non compostabili o lavabili Aliquota IVA del 10 %

 

 

Esenzione bollo su certificazioni digitali

Comma 24

Questo comma estende all’anno 2022 l’esenzione

  • dell’imposta di bollo
  • e dei diritti di segreteria

per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021[5].

 

Proroga Superbonus

Comma 28

Il comma 28 introduce la proroga del Superbonus 110% prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici. Ecco le principali novità[6]:

  • per i condomini, le persone fisiche[7] (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione che passa dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Percentuale di detrazione Data di sostenimento delle spese
110% Spese sostenute entro il 31.12.2023
70% Spese sostenute entro il 31.12.2024
65% Spese sostenute entro il 31.12.2025

 

  • Viene previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).
  • la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022.
  • È previsto che le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
  • Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura al posto della detrazione fiscale per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.
  • è prorogata la possibilità di avvalersi del 110% anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).
  • vengono soppressi i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022).
  • viene soppressa la norma che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici).
  • Viene stabilito che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. In particolare:
    • interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus);
    • interventi di adozione di misure antisismiche;
    • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (cd. bonus facciate);
    • interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
  • sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del D.L. Anti-Frodi[8] che:
    • estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi con alcune eccezioni. Si segnala che le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano, tra le spese detraibili.
    • dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

 

Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Comma 29

Il comma 29 proroga:

  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente:
    • sotto forma di sconto in fattura
    • o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus
  • Viene introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

 

INTERVENTI SOTTOSPOSTI ALL’OBBLIGO INTERVENTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO
¨          interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica,

¨          interventi di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus),

¨          interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate),

¨          interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

¨           gli interventi di cd. edilizia libera[9]

¨           gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

 

Si ricorda che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.

  • tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

 

 Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti

Comma 30

La norma riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

 

Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

Comma 37

Il comma 37 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per:

  • La detrazione al 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (d. ecobonus)
  • le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro)
  • la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
  • le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma, riduce l’importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024
  • la detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia[10].

 

Proroga Bonus verde

Comma 38

La norma proroga fino al 2024 il cd. Bonus verde, l’agevolazione fiscale al 36% nel limite di spesa di 5.000 euro annui inerente:

  • la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo
  • spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.

 

Modifiche al bonus facciate

 Comma 39

La norma estende al 2022 l’applicazione del cd “bonus facciate” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo però dal 90% al 60% la percentuale di detraibilità.

PERCENTUALE BONUS FACCIATE 2022 60%

 

Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche

Comma 42

Il comma 42, introduce una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. In particolare:

  • ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
  • La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

 

  • spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
  • anche a tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

 

Proroga credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0”

Comma 44

Prorogata e rimodulata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Fermo restando quanto già previsto per il 2022, il comma in esame si rivolge alle disposizioni previste dal 2023 al 2025: più precisamente agli investimenti effettuati in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 a decorrere:

  • dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025,
  • oppure entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Riepiloghiamo nelle seguenti tabelle le percentuali in vigore per il 2022 e le nuove percentuali introdotte per il triennio successivo:

BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIA 4.0

(allegato A annesso alla legge di bilancio 2017)

% Credito d’imposta Quota d’investimento

(milioni di euro)

% 2022[11] Nuova % 2023* – 2025*
40% 20% fino a 2,5
20% 10% 2,5 < investimento ≤ 10
10% 5% 10 < investimento ≤ 20

 

BENI IMMATERIALI CONNESSI A BENI MATERIALI “INDUSTRIA 4.0”

(allegato B annesso alla legge di bilancio 2017)

Periodo* Limite spese ammissibili Credito d’imposta
dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 1 milione di euro 20%
2024 15%
2025 10%

 

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica,

innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

Comma 45

Il comma in commento modifica ed estende la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative[12]. La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. Per l’anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente.

Riepiloghiamo nella seguente tabella le conferme e le novità introdotte in termini di percentuali, limiti massimi dell’investimento e periodo di validità dell’agevolazione.

Crediti d’imposta per attività di: 2022 2023 2024 2025 Fino al 2031
% Limite massimo % Limite massimo % Limite massimo % Limite massimo % Limite massimo
Ricerca & Sviluppo 20 4 mln 10 5 mln 10 5 mln 10 5 mln 10 5 mln
Innovazione tecnologica 10 2 mln 10 2 mln 5 2 mln 5 2 mln
Innovazione tecnologica per progetti e per processi Transizione ecologica

Innovazione digitale 4.0

15 2 mln 10 4 mln 5 4 mln 5 4 mln
Design e ideazione estetica e attività relative ai software 10 2 mln 10 2 mln 5 2 mln 5 2 mln

 

Fondo di garanzia PMI

Commi 53 – 58

Prorogata al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI[13], per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID.

Contestualmente, tale disciplina straordinaria, viene ridimensiona in una logica di graduale eliminazione, ed in particolare:

  • a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinarie del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo stesso;
  • dal 1° gennaio 2022, viene portata dal 90% all’80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia si prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione.

Prorogata anche al 30 giugno 2022 l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali.

Per le richieste di ammissione alla garanzia presentate dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.

Nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.

 

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

Comma 59

Prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”)[14].

Prorogata anche l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

 

Proroga dell’operatività straordinaria del Fondo Gasparrini

Comma 62

La disposizione stabilisce che si applichino fino al 31 dicembre 2022 le norme concernenti il “Fondo Gasparrini[15].

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato esteso, a seguito della pandemia, a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori a condizione che tali soggetti autocertifichino[16] di aver registrato

  • in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda,
  • oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data di presentazione della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre,

un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

 

Nuove disposizioni sul reddito di cittadinanza

Commi 73 – 83

Nella legge di bilancio 2022 il Reddito di cittadinanza viene rifinanziato con circa 8,5 miliardi di euro per il periodo 2022-2029.

Molte le modifiche al decreto legge 4/2019 istitutivo del reddito e pensione di cittadinanza che vengono ampiamente riformati. Le principali novità:

Controllo patrimonio estero: con scambio di dati con le autorità estere Inps e Agenzia provvederanno a controlli più stringenti sui beni detenuti all’estero.

DID: La domanda di RDC costituisce automaticamente anche Dichiarazione di immediata disponibilità ai fini della presa in carico da parte dei centri per l’impiego.

Ricerca attiva e Patto di inclusione: richiesta la presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata pre­sentazione agli incontri si decade dal diritto al Rdc.

Offerte di lavoro: la decadenza dal beneficio si verifica con il rifiuto di due offerte di lavoro congrue e non più tre.

Obblighi di impiego da parte dei Comuni: nell’ambito dei pro­getti utili alla collettività, i Comuni sono te­nuti ad impiegare almeno un terzo dei per­cettori di Rdc residenti.

Riduzione importo in caso di rifiuto: Dal 1° gennaio 2022, l’importo mensile del RDC è ri­dotto di 5 euro per cia­scun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta di lavoro congrua

Controlli sui beneficiari L’articolo prevede in dettaglio una procedura e la tempistica stringente di verifica dei dati e di scambio tra Inps ed enti locali anche grazie all’implementazione di una Banca dati comune.

Intervento Agenzie per il lavoro Le agenzie per il lavoro iscritte all’albo informatico ministeriale[17] possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc.

Sarà riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito della loro mediazione, il 20 per cento dell’incentivo previsto per il datore di lavoro.

 

Fondo per integrazione salariale COVID 19

Comma 120

Vengono stanziati presso il Ministero del lavoro ulteriori 700 milioni per eventuali nuovi interventi di integrazione salariale in deroga, connessi all’emergenza COVID 19, per l’anno 2022.

 

Sconto contributivo lavoratori dipendenti

Comma 121

Riduzione aliquota contributiva IVS 2022
BENEFICIARI Lavoratori dipendenti con retribuzione inferiore a 2.692 euro  di imponibile mensile, in tutti i settori produttivi tranne il lavoro domestico
MISURA RIDUZIONE 0,8%  

 

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione

Commi 151-153

Prorogati al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento:

  • di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa
  • delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. “prima casa under 36“).

 

Detrazioni fiscali locazioni stipulate dai giovani

Comma 155

Molte le modifiche apportate alle detrazioni fiscali collegate a locazioni stipulate dai giovani. In particolare:

  • viene elevato il requisito anagrafico per usufruire della detrazione anche dai 30 ai 31 anni non compiuti;
  • si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare e non solo, dunque, l’intera unità;
  • si eleva il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni di contratto;
  • si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, invece di abitazione principale dello stesso;
  • si eleva l’importo della detrazione spettante da 300 a 991,6 euro oppure, se superiore, si chiarisce che essa spetti in misura pari al 20% dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Resta fermo che, per usufruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di locazione a canone concordato[18] e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diversa dall’abitazione principale dei genitori.

Rimane anche fermo il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.

 

Credito d’imposta Mezzogiorno

Comma 175

Il comma 175 interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022.

 

Agevolazioni per lo sviluppo dello sport

Commi 185-187 e 190

Estesa all’anno 2022 la possibilità di fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).

Le disposizioni in commento prevedono inoltre che per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali[19] derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

 

Disciplina di accesso agli ammortizzatori sociali

Commi 191 – 203

I commi da 191 a 203 intervengono con alcune modifiche sulla disciplina di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale in vigore[20]. Le principali novità previste sono le seguenti:

beneficiari anche:

s lavoratori a domicilio e

s lavoratori con contratto di apprendistato di 1 e 3 livello (quello “per la qualifica e il diploma” e quello “di alta formazione e di ricerca[21]”)

Requisito di anzianità 30 gg invece che 90
Computo dipendenti rientrano tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti
Misura del trattamento di integrazione Unificata al limite più elevato dei due attuali
Dati per pagamenti diretti Da comunicare entro il secondo mese successivo a quello in cui inizi il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall’ autorizzazione, a pena di decadenza
Compatibilità con attività lavorativa vengono ammessi rapporti di lavoro subordinato inferiori a 6 mesi ma il trattamento viene sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Ampliamento CIGS anche ai:

s   datori di lavoro attualmente rientranti nel trattamento ordinario CIGO o FIS con più di 15 dipendenti;

s   imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

s   partiti e movimenti politici e loro articolazioni territoriali.

s   Restano escluse solo le aziende rientranti nell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà (diversi dal FIS[22])  a condizione che il fondo assicuri una tutela equivalente; in caso contrario, i datori di lavoro confluiranno nel FIS, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Causali per cigs vengono introdotte nuove specificazioni:

1.     la riorganizzazione aziendale potrà riguardare anche processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro[23] con recupero occupazionale attraverso la riqualificazione professionale;

2.     La causale “contratti di solidarietà” prevede la possibilità di riduzione media oraria fino all’80 per cento (invece che il 60%) dell’orario e, per ciascun lavoratore, una riduzione dell’orario fino al 90 per cento (invece che al 70%) dal 1° gennaio 2022.

Contributo addizionale ridotto Dal 1.1.2025 a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dopo l’ultimo periodo di fruizione è prevista la riduzione del contributo:

s   al 6% della retribuzione globale sino 52 settimane in un quinquennio mobile;

s   al 9% per le settimane oltre il limite sopracitato e sino a 104 settimane nel quinquennio.

 

Sostegno maternità lavoratrici autonome

Comma 239

L’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità alle:

  • lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie,
  • alle lavoratrici autonome
  • alle imprenditrici agricole,
  • alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza[24]

che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato annualmente con l’indice ISTAT.

 

Incentivi assunzioni lavoratori in CIGS

Commi 243 – 248

Per i casi di utilizzo di CIGS per ulteriori dodici mesi nell’ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale si prevede che:

  • i datori di lavoro che assumano i lavoratori coinvolti avranno un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.
  • Per i medesimi lavoratori è ammessa la stipula di contratti di apprendistato professionalizzante anche in deroga ai limiti di età ordinari.

 

Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori

Commi 253 – 254

Viene poi previsto, dall’art. 1, commi 253 e 254 della legge di Bilancio 2022, uno specifico incentivo per la costituzione di cooperative di lavoratori.

Nello specifico, alle società cooperative costituite a decorrere dal 01.01.2022 da lavoratori[25], è riconosciuto:

  • per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa;
  • l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;
  • nel limite massimo di importo pari a 000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile).

Resta però ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Dallo sgravio di cui sopra sono però esclusi:

  • i premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • i datori di lavoro delle imprese oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori che non hanno corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti (con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie).

 

Bonus cultura per i diciottenni – App18

Commi 357-358

Per promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale verrà assegnata:

  • a tutti i residenti nel territorio nazionale;
  • in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità;
  • nell’anno di compimento del diciottesimo anno;

una carta elettronica[26].

La carta è utilizzabile per acquistare:

  • biglietti per
  • rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
  • spettacoli dal vivo;
  • libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
  • musica registrata e prodotti dell’editoria audiovisiva;
  • titoli di accesso a
  • musei,
  • mostre ed eventi culturali,
  • monumenti,
  • gallerie,
  • aree archeologiche,
  • parchi naturali;
  • e per sostenere i costi relativi a corsi di
  • musica,
  • teatro,
  • lingua straniera.

Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

 

Sgravio contributivo apprendisti

Comma 645

Prorogato per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i primi tre anni dei contratti di apprendistato di primo livello in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

 

Modifiche disciplina microcredito

Comma 914

È stata modificata la disciplina del microcredito, innalzando innanzitutto ad euro 70.000 la soglia dei finanziamenti che possono essere concessi sulla base di tale specifica disciplina[27]. Finanziamenti per i quali viene inoltre stabilita la durata massima pari a 15 anni.

Non è poi più necessario che detti finanziamenti siano finalizzati:

  • all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali, oppure
  • all’inserimento nel mercato del lavoro.

Con riguardo ai finanziamenti nei confronti di società a responsabilità limitata è possibile erogarli superando la limitazione quantitativa richiamata (euro 70.000) ma entro l’importo di euro 100.000.

Infine, con riferimento ai limiti oggettivi dei finanziamenti – riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti – viene esclusa ogni limitazione riguardante:

  • i ricavi;
  • il livello di indebitamento;
  • l’attivo patrimoniale.

 


[1] di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

[2] di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

[3] di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997

[4] decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

[5]  articolo 62, comma 3, quarto periodo del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) D. Lgs. n. 82 del 2005

[6] Una futura circolare di Fiscoetasse sarà dedicata esclusivamente alle novità del Superbonus

[7] con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione

[8] Decreto legge n. 157 del 2021

[9] ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 20021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale

[10] indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR

[11] ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

* Come detto in premessa, il periodo indicato nella colonna comprende anche il semestre successivo all’anno di riferimento a condizione che entro la data del 31 dicembre il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

[12] di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019)

[13] previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020

[14] contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020

[15] recate dall’articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (“Cura Italia”, convertito, dalla legge n. 27 del 2020) e da ultimo prorogate fino al tutto il 2021 dalla norma qui novellata (articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021)

[16] secondo le ordinarie procedure degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000

[17] decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

[18] ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431

[19] riconosciute dal CONI

[20] D.lgs. NN 148 2015 attuativo del  Jobs act, artt.1-8

[21]  Per questi soggetti si specifica  inoltre che  la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo  e fermo restando che, per tutte le tipologie l periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite

[22] v. oltre le modifiche alla disciplina dei Fondi

[23] , da adottare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge

[24] di cui, rispettivamente, agli articoli 64, 66 e 70 del D. Lgs. n. 151/2001

[25] in particolare di quelli provenienti da aziende i cui titolari intendono trasferire le stesse (in cessione o in affitto) ai lavoratori medesimi (cfr. art. 23, comma 3-quater, del D.L. 83/2012, n. 83, convertito, con modifica-zioni, dalla Legge 134/2012).

[26] nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

[27] art. 111 del TUB.