CIRCOLARE 6 2021

Importanti novità sono previste per il 2022 in tema di fatturazione elettronica: la Legge di Bilancio 2021 ha stabilito la data del 1 gennaio 2022 per l’obbligatorietà della trasmissione al Sistema di Interscambio dell’autofattura relativa al reverse charge interno, mentre il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha spostato la data al 1 luglio 2022 per l’autofattura o integrazione delle fatture da e verso l’estero. Per questi documenti fino alla rispettiva data di partenza (31 dicembre per l’autofattura reverse charge interno e 30 giugno per quello esterno) resterà valida l’opzione di emetterli in forma cartacea o elettronica.

In questo articolo vediamo cosa cambia dal 2022 per l’autofattura.

 

Autofattura elettronica: tutti i casi previsti

La Manovra 2021 (legge 178/2020) precisa prima di tutto i termini per l’emissione dei file XML relativi alle operazioni transfrontaliere:

  • le fatture attivedovranno essere emesse verso soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita;
  • per le fatture passivericevute da soggetti esteri occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione.

Per l’emissione dei file XML, occorrerà utilizzare il codice Tipo documento più appropriato fra i seguenti:

  • TD16per l’integrazione fattura per reverse charge interno;
  • TD17per l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (applicazione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti stabiliti qualora l’operazione sia posta in essere da parte di un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia);
  • TD20per l’autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture.

 

TD16: Integrazione fattura per reverse charge interno

Questo tipo di documento deve essere utilizzato per i casi di reverse charge interno ossia per le transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano. È quindi il caso di scambi di beni o servizi tra soggetti IVA nei settori considerati a più alto rischio di evasione fiscale (come ad esempio edilizia, compravendita dell’oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, eccetera). In questo caso il fornitore emette una fattura elettronica (con codice Tipodocumento TD01 o TD02 o TD24) con uno dei nuovi codici N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato); il destinatario della fattura dovrà emettere un’autofattura integrativa dell’aliquota IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio.

 

TD17: Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero

Questa è l’integrazione o l’autofattura che si deve emettere per il reverse charge esterno, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero residente in UE o extra UE e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. In questo caso il primo soggetto emetterà una fattura (anche nel formato analogico) che indicherà solo l’importo dell’imponibile e non l’imposta, in quanto imponibile in Italia; pertanto, al ricevimento del documento contabile il soggetto italiano dovrà:

  • integrare la fatturaricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura, se il fornitore dei servizi appartiene ad un paese UE; è quindi l’acquirente italiano che deve assolvere al conteggio dell’IVA, contabilizzando il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
  • emettere un’autofattura elettronicacon l’integrazione dell’imposta che dovrà poi versare all’Erario, se il fornitore è di un paese extra-UE. Anche questo documento deve essere registrato negli acquisti e nelle vendite IVA.

 

TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Quando il soggetto passivo italiano compra beni da un soggetto che risiede nella UE, l’IVA  deve essere assolta dal compratore italiano. Come nel caso del documento TD17, anche qui il soggetto italiano riceve una fattura analogica e deve, quindi, procedere ad integrare la fattura ricevuta con un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura; il versamento dell’IVA sarà a suo carico. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito IVA.

 

TD19: Integrazione o Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972

Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve effettuare l’integrazione, se il venditore è comunitario, oppure l’autofattura, se il venditore è extracomunitario, riportando nel rispettivo documento i dati relativi all’imposta e occupandosi poi del relativo versamento.

 

TD20: Autofattura per mancata ricezione della fattura o per irregolarità

Questo caso riguarda la mancata ricezione della fattura da parte del venditore oppure la ricezione di una fattura che contiene degli errori. Nel primo caso, se passano oltre 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, il compratore deve provvedere a regolarizzare l’operazione emettendo un’autofattura elettronica per mancato ricevimento da trasmettere al SDI, altrimenti sarà passibile di sanzione amministrativa per mancata emissione.

Lo stesso succede quando il compratore riceve una fattura irregolareentro 30 giorni dal ricevimento della fattura errata, questi deve provvedere alla relativa correzione tramite un’autofattura integrativa con relativo versamento dell’IVA dovuta.

Il codice TD20 va utilizzato anche quando un soggetto IVA italiano acquista da un soggetto intracomunitario e non riceve la fattura oppure la riceve per un importo inferiore al dovuto: entro due mesi dall’effettuazione dell’operazione, se non ha ancora ricevuto nulla, il compratore italiano deve provvedere all’emissione di un’autofattura elettronica con l’indicazione dell’imponibile corretto e relativa imposta dovuta.

 

Esterometro 2022: cosa accadrà?

L’obbligo dell’autofattura elettronica fa decadere l’obbligo di invio dei dati con l’esterometro: l’ultimo invio riguarderà infatti il secondo trimestre del 2022, da effettuare entro il 3o giugno 2022. Dal 1 luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno disponibili per l’Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio, pertanto non sarà più necessario compilare l’esterometro.