CIRCOLARE 1 2019

LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Nuovo regime forfettario (commi 9 – 11) E’ prevista un’unica soglia di ricavi per l’accesso al regime, potranno così usufruirne coloro che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro. Per il 2019, l’anno di riferimento è, quindi, il 2018, nel quale, per l’accesso al regime, non deve essere stata superata la soglia richiesta di 65.000 euro. Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che non possano accedere allo stesso gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a: ¤ società di persone, ¤ associazioni, ¤ imprese familiari di cui all’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (22 dicembre 1986, n. 917). Viene tuttavia introdotto un nuovo limite: modificando l’iniziale idea di escludere dal regime i possessori di partecipazioni in Srl tout court, è stato ora introdotto a riguardo il concetto di Controllo diretto o indiretto; è previsto infatti che non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Sostanzialmente quindi, il possesso di una quota pari al 10% del Capitale sociale di una Srl potrebbe non essere considerato un ostacolo per l’adesione al regime forfettario che partirà dal 2019. Il nuovo dettato normativo collega tale limite ad un ulteriore requisito in quanto è necessario, per usufruire del regime forfettario, che la S.r.l. in cui si detiene la partecipazione non eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Altra importante modifica introdotta con finalità antielusive, rispetto all’originario regime forfettario, limita le persone fisiche: ¤ la cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (2018) rapporti di lavoro, ¤ erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ¤ ovvero svolgano l’attività nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all’ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile.