CIRCOLARE 3 2023

Gentile cliente,

Con la circolare 1/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata venerdì scorso, 13 gennaio, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità applicative della c.d. “definizione agevolata degli avvisi bonari”, precisando, in primo luogo, che non è previsto l’invio di nuove comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, considerato che la Legge di bilancio 2023, nell’introdurre le disposizioni, non ha stabilito tale specifico onere.

Prima di concentrare l’attenzione sulle regole che governano il ricalcolo degli importi (che è affidato pertanto ai contribuenti), giova tuttavia ricordare che la nuova misura, in realtà, si articola in tre diverse agevolazioni, brevemente richiamate nella tabella che segue.

La misura Le fattispecie agevolate L’agevolazione
Definizione agevolata degli avvisi bonari 2019, 2020 e 2021 (comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) Comunicazioni di irregolarità relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021:
– per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), anche se già recapitate
– recapitate dopo il 1° gennaio 2023.
È prevista la riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile) delle sanzioni dovute. Le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero. Il pagamento deve avvenire entro gli ordinari termini (30 giorni, oppure 90 in caso di avviso telematico), anche a rate. I benefici sono conservati anche in caso di lieve adempimento (ovvero lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023    Comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 54-bis D.P.R. 633/1972 riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale.
Il pagamento rateale può essere stato quindi avviato anche in anni precedenti, ma non deve essere intervenuta alcuna causa di decadenza.
Le sanzioni dovute sono rideterminate in misura pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Gli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, sono invece interamente dovuti.
Le scadenze di pagamento restano le stesse, con la possibilità di beneficiare della estensione a 20 rate in caso di importi originari non superiori a 5.000 euro (si veda il prossimo punto).
In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle previste scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Estensione dei piani di rateazione Rateazioni non ancora iniziate, ma anche tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
È quindi possibile l’estensione ad un numero massimo di venti rate anche nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro.

 

Come sopra anticipato, non è prevista la consegna, al contribuente, di avvisi recanti gli importi rideterminati.

Nella circolare, però, vengono forniti due interessanti esempi:

  1. Rateizzazioni per le quali non è ancora scaduta la prima rata di pagamento

Il primo riguarda la definizione agevolata degli avvisi bonari 2019,2020 e 2021 (ovvero la prima misura indicata nella precedente tabella).

Si ipotizzi che il contribuente non abbia versato l’importo di 100 euro a titolo di Irpef (Modello Redditi 2020, riferito al periodo d’imposta 2019).

Ha ricevuto la comunicazione di irregolarità che prevede una sanzione di 10 (ovvero calcolata al 10%) e interessi in misura pari a 7 euro.

Gli importi potranno essere rideterminati come segue:

Da originario avviso bonario Rideterminati
Imposta non versata 100 100
Sanzioni 10 (10%) 3 (3%)
Interessi 7 7
Totale 117 110

 

L’importo di 110 euro potrà essere versato (entro i termini) utilizzando il consueto codice tributo 9001 e il codice atto indicato nella comunicazione.

  1. Rateizzazioni già in corso alla data dell’ 1.1.2023:

Calcoli leggermente più complessi sono richiesti in caso di definizione agevolata delle rateazioni in corso (ovvero la seconda misura prima richiamata).

In questo caso si rende preliminarmente necessario verificare l’incidenza delle singole componenti (imposta, interessi e sanzioni) sul totale dovuto.

Importo indicato nell’avviso bonario Incidenza sul totale
Imposta non versata 4.000 85,47%
Sanzioni 400 8,55%
Interessi 280 5,98%
Totale 4.680 100%

 

Il secondo passaggio prevede la determinazione delle rate scadute al 31 dicembre 2022.

Si tratta, ovviamente, di una semplice sommatoria degli importi versati con il codice tributo 9001 (ignorando, dunque, le somme versate con il codice tributo 9002); a tal fine, però, sarà necessario considerare anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate, il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva.

Ipotizzando che al 31 dicembre 2022 siano già state versate 3 rate, per un importo complessivo di euro 1.875, e che tutti gli importi a detta data siano stati tempestivamente pagati, le somme dovute possono essere rideterminate come segue:

Importo originario Importo versato Residuo dovuto Rideterminazione sanzione 3%
Imposta non versata 4.000 (1.875 x 85,47%) 1.602,56 (4.000 – 1.602,56) 2.397,44 2.397,44
Sanzioni 400 (1.875 x 8,54%)
160,26
(400 – 160,26)
239,74
(2.397,44 x 3%) 71,92
Interessi 280 (1.875 x 5,98%)
112,18
(280 – 112,18) 167,82 167,82
Totale 4.680 1.875 2.805 2.637,18

 

Il debito residuo, così come ricalcolato (2.637,18) può essere ripartito nel restante numero di rate previsto dall’originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze.

Si ricorda, a tal proposito, che è necessario rideterminare anche gli interessi di rateazione, dovuti al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (indicato sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.

Resta ferma la possibilità di estendere il piano di rateazione fino a un massimo di venti rate trimestrali.

CIRCOLARE 2 2023

Gentili clienti,

in questi ultimi giorni abbiamo sentito montare in molti di voi “l’ansia da condono”, il bisogno impellente di cogliere le opportunità offerte dalla nuova Legge di bilancio 2023.

In attesa di avere anche noi maggiori dettagli dalle prossime circolari dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, riteniamo di farvi cosa gradita dandovi una Sintesi della norma e Cosa fare in pratica per accedere alle agevolazioni in essa contenuta. Di seguito, pertanto, vi offriamo un quadro delle norme che saranno maggiormente gettonate, riservandoci di farvi avere, nei prossimi giorni, un eguale lavoro su quelle più complesse riferibili ai condoni sulle liti potenziali e/o pendenti contro l’Agenzia delle Entrate.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e per offrire il nostro contributo alla definizione delle vostre pendenze tributarie. In tal caso, potrete scrivere agli indirizzi mail: segreteria@futurofaber.it e info@futurofaber.it, manifestando la necessità di essere contattati.

 Grazie.

 

  1. STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

Sintesi della norma:

Viene disposto che sono automaticamente annullati i debiti tributari fino a euro 1.000, importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.

Viene stabilito che anche per i carichi fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione sempre dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015:

-da enti diversi dalle amministrazioni statali,

-dalle agenzie fiscali e

-dagli enti pubblici previdenziali,

l’annullamento automatico di cui sopra opera con riferimento alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera, invece, per quanto dovuto a titolo di capitale e a quanto maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, importi, questi, che restano integralmente dovuti.

Una specifica norma riguarda l’annullamento automatico delle altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, per le quali l’annullamento opera solo per gli interessi, comunque denominati, e non, invece, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, le quali restano integralmente dovute.

Gli enti diversi:

-dalle amministrazioni statali,

-dalle agenzie fiscali e

-dagli enti pubblici previdenziali possono non applicare le disposizioni speciali relative all’annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative, con apposito provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023 di cui deve essere data notizia tramite pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Viene previsto che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio qui in commento e fino alla data del 31 marzo 2023 deve essere comunque sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti di cui sopra e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.

Cosa fare in pratica:

Non bisogna fare nulla, la cancellazione opera in automatico senza alcuna istanza.

 

  1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sintesi della norma:

Viene consentito l’estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere:

-le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni,

-gli interessi di mora,

-le sanzioni e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio.

Le somme da versare sono quelle dovute a titolo di capitale, tenendo conto degli importi già versati a tale titolo, e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, tenendo conto degli importi già versati a tale titolo, ed il pagamento è effettuato

in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero

-nel numero massimo di diciotto rate, con interessi del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2023, di cui

la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e

le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Dal 21 gennaio 2023 l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, in un’area riservata del proprio sito, i dati necessari per individuare i carichi definibili e il debitore manifesta all’agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata in commento rendendo apposita dichiarazione, in via telematica, entro il 30 aprile 2023 (entro tale data la domanda può essere integrata), attraverso la quale

-sceglie il numero di rate per effettuare il pagamento,

-indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella domanda e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; copia della domanda va presentata anche al giudice che, una volta perfezionata la definizione, estingue il giudizio.

Le somme, relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anteriormente alla domanda restano definitivamente acquisite.

Con la presentazione della domanda di cui sopra, con riferimento ai carichi definibili è consentito il rilascio del DURC, fermi restando gli altri requisiti di regolarità.

Entro il 30 giugno 2023 l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, nell’area riservata del proprio sito, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e l’importo delle singole rate, con la scadenza. Il pagamento può avvenire:

-tramite domiciliazione sul conto corrente indicato,

-tramite moduli precompilati,

-presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

La definizione agevolata opera anche con riferimento alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. In questo caso l’agevolazione consente di abbattere gli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute, e, per le violazioni del codice della strada, anche le somme maturate dall’agente della riscossione a titolo di aggio.

Con la definizione agevolata in commento possono essere estinti anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate e, in particolare, i debiti che riguardano carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, anche se per essi si è determinata l’inefficacia della definizione purché, però, siano stati oggetto di dichiarazioni rese nei termini prescritti dalla legge.

Cosa fare in pratica:

Dopo il 21 gennaio, bisogna collegarsi tramite SPID sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione e verificare nella propria area personale quali cartelle sono definibili. Quindi procedere alla compilazione dell’istanza da inviare telematicamente entro il 30 aprile 2023.

 

  1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI (AVVISI BONARI)

Sintesi della norma:

Viene stabilito che le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (così detti avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso

-al 31 dicembre 2019,

-al 31 dicembre 2020,

-al 31 dicembre 2021,

e per le quali il termine di pagamento previsto entro trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione, non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge qui in commento o per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Le sanzioni sono dovute, invece, nella misura del 3 per cento, in luogo del 30 per cento ridotto ad un terzo, senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento delle somme deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, con pagamento rateale in corso alla data di entrata in vigore della legge in commento, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive mentre le sanzioni sono dovute nella misura del 3 per cento, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. In questo caso il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti e in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, la definizione non produce effetti trovando applicazione le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Cosa fare in pratica:

Fare un riepilogo di tutti gli avvisi bonari la cui prima rata non è scaduta alla data del 2 gennaio 2023 e di quelli che sono stati già rateizzati e sono attualmente in corso di pagamento. Quindi, ricalcolare le sanzioni al 3%, anziché al 10% e procedere al versamento con la nuova misura ridotta delle sanzioni, in unica soluzione, ovvero mantenendo il piano di rateizzazione in atto.

 

  1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DI VIOLAZIONI RIFERITE A TRIBUTI AMMINISTRATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Sintesi della norma:

Viene disposto che con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, tra cui IRPEF, addizionali regionale e comunale all’IRPEF, IRES, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, imposta sulle successioni, ecc, che riguardano dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento, oltre che dell’imposta e degli interessi dovuti, di un diciottesimo del minimo editale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione, con versamento entro il 31 marzo 2023 ovvero in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023 e con le successive, maggiorate degli interessi del 2 per cento annuo, da versare, rispettivamente, entro

-il 30 giugno 2023,

-il 30 settembre 2023,

-il 20 dicembre 2023 e

-il 31 marzo di ciascun anno.

La regolarizzazione è consentita sempre che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano già stata contestate.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o con il versamento della prima rata e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

La regolarizzazione in commento non può essere utilizzata per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Cosa fare in pratica:

Verificare quali F.24 non sono stati pagati alle scadenze e per i quali non è ancora arrivato avviso bonario, di liquidazione, ecc… Se si vuole godere dell’agevolazione in commento, provvedere al calcolo del ravvedimento con applicazione della sanzione nella misura dell’1,67%.

CIRCOLARE 1 2023

Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2023

 

 

Gentile cliente,

anche quest’anno Le vogliamo offrire una breve sintesi delle più importanti novità fiscali che sono state approvate con la Legge di bilancio 2023.

Si tratta di un nutrito pacchetto di complessivi 903 commi, tra cui molte sono le novità fiscali e in materia di lavoro riepilogate nella presente Circolare.

La lettura del presente documento Le consentirà di avere spunti interessanti da valutare insieme per usufruire delle opportunità offerte dalle singole norme.

Si ricorda, infine, che molte delle norme contenute nella Legge di bilancio (es, condoni fiscali, esoneri contributivi, ecc…) diventeranno operative solo in seguito all’emissione dei Decreti attuativi da parte dei singoli Ministeri.

 

 

Parte Fiscale

 

Credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Commi 2 – 9

La norma riconosce anche per il primo trimestre 2023 i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, previsti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale  già concessi nel corso dell’anno 2022 elevando la percentuale.

In sintesi:

Credito imprese energivore

45%

 

Credito imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

35%

 

Credito imprese gasivore

45%

 

Credito imprese non gasivore

45%

          

Riduzione IVA e oneri generali nel settore gas

Commi 13 -14 -16

Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.

L’aliquota IVA ridotta al 5% viene estesa anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

 

Modifiche al regime forfettario

Commi 54

Si innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

 

Flat tax incrementale

Commi 55 – 57

Per il solo anno 2023 e a determinate condizioni, viene introdotta per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. Tale aumento, che costituisce anche la base imponibile a cui applicare l’imposta al 15%, non può essere superiore a 40.000 euro.

 

Aliquota IVA prodotti per l’infanzia e per igiene intima femminile

Comma 72

La norma estende il regime IVA al 5% ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile e ai prodotti per l’infanzia quali:

  • latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto
  • preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
  • pannolini per bambini
  • seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

 

Proroga per il 2023 agevolazioni per l’acquisto prima casa under 36

Commi 74 – 75

La norma proroga per l’anno 2023 le agevolazioni previste per favorire l’acquisto della prima casa dai giovani under 36 attualmente fissata al 31.12.2022.

 

Assegnazione agevolata ai soci

Commi 100 – 105

Tornano le agevolazioni fiscali per le cessioni o assegnazioni, di beni immobili e di beni mobili registrati, ai soci, tramite l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP e riduzione dell’imposta di registro.

Termine previsto 30 settembre 2023.

L’imposta sostitutiva prevista è l’8% elevata al 10,5% per le società di comodo.

Le riserve in sospensione possono essere affrancate con applicazione dell’imposta sostitutiva del 13%.

Alle stesse condizioni dell’assegnazione è agevolabile la cessione ai soci e la trasformazione delle società in società semplice.

 

Estromissione dei beni delle imprese individuali

Comma 106

Il comma in esame riprende l’applicazione delle previsioni contenute nella Legge di bilancio 2016 che aveva disposto l’applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di estromettere i beni dall’impresa, con il pagamento di una imposta sostitutiva dell’8%

  • alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022,
  • poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

 

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

Commi 107 – 109

Riapre la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, estesa per la prima volta anche ai titoli, quote, diritti negoziati nei mercati regolamentari o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

L’imposta sostitutiva viene elevata al 16% (invece del precedente 14%).

Il giuramento della perizia e il versamento della prima rata dovranno avvenire entro il 15 novembre 2023.

 

Disciplina fiscale criptovalute

Commi 126 – 147

Viene prevista, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina fiscale delle criptovalute (o “valute virtuali”, “cripto-attività” eccetera), stabilendo innanzitutto l’inclusione in modo esplicito delle cripto-attività nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.

Viene infatti inserita nel Testo unico delle imposte sui redditi una nuova categoria di “redditi diversi”, costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante:

  • rimborso;
  • cessione a titolo oneroso;
  • permuta;
  • detenzione;

di cripto-attività, comunque denominate, archiviate o negoziate elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Viene altresì consentito di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino al 01.01.2023, introducendo poi, anche per le criptovalute, la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi – nei tre diversi regimi della “dichiarazione”, del “risparmio amministrato” e quello del “risparmio gestito”.

Inoltre, con riguardo alla rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro di titoli e valori (monitoraggio fiscale), vengono incluse espressamente le cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Sempre a questo proposito viene introdotta una sorta di “sanatoria retroattiva”, dando la possibilità ai contribuenti che, in passato, non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e dei redditi che ne derivano, di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita dichiarazione e versando:

  • la sanzione nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate nonché,
  • nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del

Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 01.01.2023, ma a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.

Da ultima viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore.

Inoltre, a decorrere dal 2023 si prevede l’applicazione di un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

 

Attività di presidio preventivo attribuzione partite IVA

Commi 148 – 150

Le disposizioni in esame rafforzano l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA. In particolare, la norma riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività.

In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.

 

Vendita beni tramite piattaforme digitali

Comma 151

La disposizione prevede obblighi comunicativi, a carico delle piattaforme digitali che facilitano la vendita on line di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.

Tali piattaforme digitali, che gestiscono le vendite on line ai consumatori finali, devono infatti comunicare i dati dei fornitori e delle operazioni effettuate su determinati beni presenti nel territorio dello Stato, che verranno individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze(tra i quali rientrano, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop).

 

Definizione avvisi bonari e riapertura termini versamento ritenute enti sportivi

Commi 153 – 165

Viene data la possibilità di definire, con modalità agevolate, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relativamente ai periodi d’imposta in corso:

al 31 dicembre 2019
al 31 dicembre 2020
al 31 dicembre 2021

somme per le quali:

  • il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 01.01.2023, oppure
  • gli avvisi siano stati recapitati successivamente a tale

Nello specifico, gli importi di cui sopra potranno essere definiti con il pagamento:

  • delle imposte e dei contributi previdenziali;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a 1/3 come ordinariamente accade).

La stessa possibilità è offerta anche sulle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della norma in esame.

 

Regolarizzazione irregolarità formali

Commi 166 – 173

Viene reintrodotta anche la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, che hanno natura formale, ossia non rilevanti:

  • per la determinazione della base imponibile ai fini
  • delle imposte sui redditi,
  • dell’IVA e
  • dell’IRAP;
  • rispetto al pagamento degli stessi tributi;

se commesse fino al 31.10.2022.

La regolarizzazione avviene mediante la rimozione delle irregolarità (tramite dichiarazione integrativa) e con il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, versamento che va eseguito in due rate di pari importo come segue:

 

RATA SCADENZA
Prima 31.03.2023
Seconda 31.03.2024

 

Ravvedimento speciale

Commi 174 – 178

Si consente, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni:

 regolarmente presentate (non omesse)
relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti

purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto. Ciò avviene mediante:

  • la rimozione dell’irregolarità/omissione (sempre mediante dichiarazione integrativa);
  • il pagamento
  • dell’imposta,
  • degli interessi e
  • delle sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo edittale

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o a dilazionato (in massimo 8 rate di pari importo), con la regolarizzazione che si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto oppure della prima rata entro il 31.03.2023.

 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento

Commi 179 – 185

Viene reintrodotta anche la disposizione che consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento:

  • che sono stati adottati dall’Agenzia delle Entrate
  • purché non impugnati;
  • per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso;
  • che saranno notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31.03.2023.

Viene previste a questo fine la riduzione della sanzione a 1/18 del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:

  • processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro la data del 03. 2023;
  • avvisi
  • di accertamento,
  • di rettifica e
  • di liquidazione,

non impugnati e ancora impugnabili, oppure notificati entro la stessa data del 31.03.2023.

La medesima riduzione sanzionatoria a 1/18 è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Le somme dovute possono essere anche dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.

 

Definizione agevolata liti pendenti

Commi 186 – 205

Una diversa disposizione reintrodotta è quella che dà la possibilità di definire, sempre con modalità agevolate, le controversie tributarie:

pendenti al 01.01.2023, anche

¨        in Cassazione e

¨        a seguito di rinvio regolarmente presentate (non omesse)

in cui sono parti l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane
aventi ad oggetto atti impositivi, ossia

¨        avvisi di accertamento,

¨        provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e

¨        ogni altro atto di imposizione)

mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

La definizione varia in funzione:

  • del grado di giudizio nel quale la lite risulta pendente;
  • della soccombenza della controparte del contribuente (Agenzia delle Entrate/Dogane) – salvo il caso di giudizio in primo grado nel quale non è stata ancora emessa la sentenza, per cui non vi è ancora alcuna parte vincitrice o soccombente.
GRADO DI GIUDIZIO CONTOPARTE PUBBLICA IMPORTO PER DEFINIZIONE
Primo non ancora soccombente 90% valore della lite
Primo soccombente 40% valore della lite
Secondo soccombente 15% valore della lite
Cassazione soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio 5% valore della lite

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Commi 206 – 212

Viene consentito, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie vista in precedenza, di definire le liti tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate:

  • entro il 30.06.2023;
  • con un accordo conciliativo fuori

Al fine della conciliazione agevolata in esame va sottoscritto un accordo tra le parti, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. A tale accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo del 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), al pari degli interessi e degli eventuali accessori.

Il versamento delle somme dovute o, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo; la citata dilazione di pagamento è poi effettuata:

in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo
con importi da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata

Regolarizzazione omessi pagamenti rate acquiescenza, adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

Commi 219 – 221

Viene consentito di regolarizzare l’omesso o carente versamentodi alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, ossia:

  • delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di
  • accertamento con adesione,
  • acquiescenza agli avvisi di
  • accertamento,
  • rettifica e
  • liquidazione,
  • reclamo o mediazione;
  • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

Da notare che la procedura in esame può essere azionata solamente per rate che risultano scadute al 01.01.2023 e a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento (senza compensazione) di quanto dovuto a titolo di imposta entro il 31.03.2023, anche in un massimo di 20 rate di pari importo aventi scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

 

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione

Commi 222 – 230

Ulteriore disposizione che viene riproposta è quella relativa all’annullamento automatico, alla data del 31.01.2023, dei debiti tributari fino a 1.000 euro (importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione:

  • dal 01.01.2000,
  • al 12.2015,

ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate (c.d. “rottamazione-ter” delle cartelle, saldo e stralcio eccetera) relative ai debiti affidati all’agente della riscossione.

Restano invece definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

 

Definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 01.01.2000-30.06.2022

Commi 231 – 252

Viene reintrodotta anche la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (la c.d. “rottamazione delle cartelle esattoriali”) nel periodo compreso tra il 01.01.2000 ed il 30.06.2022.

Grazie a tale previsione il debitore beneficia dell’abbattimento:

  • delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché
  • degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
  • dell’aggio in favore dell’agente della

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme:

  • dovute a titolo di capitale;
  • maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;

con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.

Con il versamento della prima o unica rata si estinguono le procedure esecutive già avviate.

 

Proroga agevolazioni in favore del Mezzogiorno

Commi 265-270

La norma proroga al 31 dicembre 2023 le seguenti agevolazioni fiscali:

  • credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno;
  • credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali);
  • credito di imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Contabilità semplificata

Comma 276

La norma amplia l’ambito del regime di contabilità semplificata per imprese minori, con l’innalzamento delle soglie di ricavi. Da gennaio 2023 potranno adottare questo regime:

  • imprese che esercitano la prestazione di servizi con ricavi fino a 500.000 euro (rispetto ai precedenti 400.000);
  • imprese aventi a oggetto altre attività con ricavi fino a 800.000 euro (rispetto ai precedenti 000).

 

Bonus mobili

Comma 277

La norma incrementa l’importo per il 2023 della detrazione al 50%, legata agli immobili oggetto di ristrutturazione, prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici “cd. Bonus mobili” da 5.000 a 8.000 euro. Dal 2024 l’importo dovrebbe tornare a 5.000 euro.

 

Rimozione barriere architettoniche

Comma 365

La norma proroga al 31 dicembre 2025 la detrazione al 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. Inoltre, viene precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

 

Mezzi di pagamento contante

Commi 384 – 388

La norma innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1°gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

 

Bonus psicologo

Comma 538

Prevista la corresponsione del cosiddetto bonus psicologo, già previsto per l’anno 2022, anche per l’anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.

Il comma prevede che il contributo in questione, per gli anni 2023 e seguenti, abbia un limite massimo di 1.500 euro a persona (mentre la disposizione oggetto di modifica ha stabilito, per il 2022, un limite massimo di 600 euro).

Ricordiamo che il bonus è parametrato alle diverse fasce ISEE, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, e non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

 

Proroghe occupazione suolo pubblico per il settore della ristorazione

Comma 815

Prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

 

Proroga Superbonus al 110%

Commi 894 – 895

Il comma in esame individua una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023[1]. In particolare, resta valida la misura del 110%:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, la CILA[2] sia stata effettuata alla data del 25 novembre;
  • per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 18 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18 novembre ed il 24 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la CILA;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

 

Parte Lavoro

 

Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

Commi 17 – 18

L’articolo amplia le agevolazioni sul prezzo delle bollette elettriche e del gas per i clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, con due misure:

  • aumenta da 12.000[3] a 15.000 euro il valore soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’accesso al beneficio, nel 2023;
  • si prevede che, per il primo trimestre 2023 le agevolazioni vengano rideterminate dall’ARERA, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivi.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Comma 281

Per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

  • si riconferma l’esonero parziale del 2% sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori applicabile se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro[4] (35 mila euro annui)
  • viene introdotto un maggiore esonero, pari al 3%, se la retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato del rateo di tredicesima (25mila euro annui).

Pensione anticipata Quota 103

Commi 283 – 287

Si introduce, in via sperimentale per il 2023, una nuova forma di ”pensione anticipata flessibile”,  detta anche “Quota 103”. Le caratteristiche principali nella tabella seguente:

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE

QUOTA 103

Requisiti entro il 31.12.2023

ü  62 anni di età

ü  41 anni di contributi versati in gestioni INPS

Assegno pensionistico

Importo massimo 2626 euro (5 volte il trattamento minimo INPS 2022)

Al momento della pensione ordinaria viene effettuato l’eventuale conguaglio.

La pensione non è cumulabile fino all’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro, ad eccezione di quelli da lavoro occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Incentivo

per chi resta al lavoro, con gli stessi requisiti: esonero contributivo su oneri lavoratore (9,19%) a partire dalla data del possibile pensionamento. L’importo viene versato in busta paga

Finestre di accesso

ü  decorrenza per chi consegue i requisiti entro il 2022: privati 1.4 – pubblici 1.8.2023

ü  3 mesi settore privato

ü  6 mesi settore pubblico

ü  Scuola e AFAM dall’inizio dell’anno scolastico

 

Ape Sociale

Commi 288 – 291

E’ prevista la proroga fino al 31.12.2023 del regime pensionistico sperimentale detto APE SOCIALE[5].

 

Opzione Donna

Comma 292

Il regime di anticipo riservato alle donne, con sistema di calcolo contributivo detto Opzione donna[6] viene prorogato nuovamente per il 2023, ma con forti limitazioni. In sintesi:

OPZIONE DONNA 2023 REQUISITI

1.     60 anni di età sia per dipendenti che autonome (con anticipo di 1 anno per ogni figlio fino a 2)

2.     35 anni di contributi

3.     In una delle seguenti condizioni:

ü  disoccupate o dipendenti di aziende in crisi o

ü  disabili almeno al 74% o

ü  caregiver di disabili conviventi.

 

Esoneri contributivi assunzioni

Commi 294-299

I commi da 294 a 299 ripropongono o rafforzano alcune agevolazioni contributive per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente. L’attuazione è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.

AGEVOLAZIONE MISURA ESONERO IMPORTO MASSIMO REQUISITI
ESONERO ASSUNZIONI PERCETTORI DI RDC 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 8mila euro annui, per 12 mesi

alternativo al beneficio già previsto di fruizione delle mensilità non godute

ESONERO ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 36 100%[7] dei contributi a carico dei datori di lavoro

massimo dello sgravio pari a 8mila euro annui

¨        per un periodo massimo di 36 mesi (48 per i datori di lavoro Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

¨        per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato

¨        di under 36, che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato

¨        da parte di datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti, o procedano nei nove mesi successivi a licenziamenti di lavoratori con la medesima qualifica

ESONERO ASSUNZIONI DONNE[8] Esonero del 100% dei contributi per un massimo di 8mila euro

¨        per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;

¨        18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

¨        18 mesi complessivi, in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

¨         Disoccupate da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni del Meridione o con professione ovvero di un settore economico con disparità occupazionale di genere, superiore al 25% [9]

¨        ovvero disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti;

¨        ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

 

Riordino misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa (Reddito cittadinanza)

Commi 313 – 321

La nuova legge di bilancio prevede modifiche alla disciplina del Reddito di cittadinanza[10], in vista di una futura riforma delle misure per il sostegno alla povertà e l’inclusione attiva.

 

REDDITO DI CITTADINANZA 2023

s  Durata: 18 mesi per famiglie con disabili, minori o soggetti over 60

s  Durata: 7 mesi per  tutti gli altri nuclei

REDDITO DI CITTADINANZA 2024

 

ABOLITO

Per l’applicazione nel 2023 si prevedono le seguenti nuove indicazioni:

  • I soggetti “occupabili”, ovvero tra i 18 e i 60 anni, dovranno frequentare un corso di formazione/riqualificazione di 6 mesi, pena la decadenza dal diritto al Reddito;
  • tutti i percettori di Rdc residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività (non più soltanto un terzo di essi).
  • Il beneficiario decade dal diritto in caso di non accettazione della prima offerta di lavoro.
  • È abolita la definizione di offerta di lavoro “congrua[11].

 

Rinegoziazione contratti di mutuo

Comma 322

Il diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo da variabile a fisso si riconferma fino al 31 dicembre 2023. Interessa coloro che, in possesso di ISEE non superiore a 30 mila euro, prima dell’entrata in vigore della legge, hanno stipulato un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro.

 

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali

Commi 342 – 354

La disciplina del contratto di lavoro occasionale telematico[12] ”PrestO” viene modificata in senso estensivo con le seguenti novità principali:

  • aumenta da cinque a dieci mila euro l’anno il limite massimo dei compensi da ciascun utilizzatore alla totalità dei prestatori.
  • Sono ammesse le imprese utilizzatrici con un numero di dipendenti a tempo indeterminato fino a dieci, anziché cinque;
  • la disciplina è applicabile anche nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

 

Assegno unico universale per i figli

Commi 357 – 358

Viene modificata la disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico,[13]  come segue:

  • sono rese permanenti le equiparazioni per le maggiorazioni dell’assegno per figli disabili anche maggiorenni (fissati nel 2022 da 50 a 175 euro mensili in base all’ISEE)
  • si introduce un incremento del 50% dell’assegno per i figli di età inferiore ad un anno e di età inferiore a tre anni in famiglie con 3 o più figli
  • si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

 

Congedo parentale

Comma 359

Viene introdotta una maggiore tutela economica ai genitori lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, dopo la fruizione dei congedi obbligatori:

CONGEDO PARENTALE post maternità o paternità un mese indennizzato all’80% invece che al 30%

s  per la madre oppure il padre

s  da fruire entro il 6° anno del bambino

 

[1] dal D.L.176/2022

[2] ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

[3] Valore innalzato per il 2022 dal decreto-legge n. 21-2022, cd Decreto Ucraina, rispetto al valore ordinario di 8.265.

[4] L’esonero era stato introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 121, L. 234/2021) nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e successivamente la percentuale è stata elevata a 2 punti percentuali (art. 20 del D.L. 115/2022) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

[5] Introdotto dalla legge 232 2016

[6] articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4

[7] L’esonero era stato previsto dall’articolo 1, comma 10, della L. 178/2020, che aveva modificato in via transitoria la normativa a regime vigente dettata dall’articolo 1, commi da 100 a 107 e da 113 a 115, della L. 205/2017.

[8] Comma 16 art.1 legge 178/2020. Le ultime istruzioni sono contenute nella circolare INPS  56 2021.

[9] Vedi decreto ministeriale Lavoro del 16 novembre 2022

[10] articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26.

[11] ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5”: essa è coerente con le esperienze e le competenze ▪ la sede di lavoro è localizzata entro: – ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi pubblici, se si tratta di prima offerta; con retribuzione superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile RDC fruibile da un solo individuo. il rapporto di lavoro è: – a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi; – a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi. In merito l’Ufficio studi del Senato segnala che le modifiche contrastano con alcuni commi della legge e necessitano di integrazione

[12] decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

[13] di cui al D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230